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La vicenda

Nessun caso di malasanità al “Giannettasio”, assolta dottoressa

Accolta la tesi difensiva della sanitaria in servizio al Pronto soccorso di Rossano. Condannati per calunnia i querelanti

Pubblicato il: 18/12/2022 – 11:35
Nessun caso di malasanità al “Giannettasio”, assolta dottoressa

CORIGLIANO ROSSANO Assolta una dottoressa del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rossano, e condannati per calunnia i denuncianti che l’avevano ingiustamente accusata di rifiuto di atti d’ufficio e falsità materiale. Nessun caso di “mala sanità” per il Tribunale, che mette così fine ad una vicenda nata proprio dalla denuncia sporta contro la dottoressa da parte dei familiari di una paziente, i quali la accusavano di aver indebitamente rifiutato di compiere un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, avrebbe dovuto compiere senza ritardo. Nello specifico, per come denunciato, adducendo la mancanza di posti letto, la dottoressa avrebbe dapprima rifiutato il ricovero della paziente presso l’Ospedale di Rossano e successivamente non si sarebbe adoperata, una volta prestati gli interventi d’urgenza, affinché venisse assicurato, con propria ambulanza e con adeguata assistenza sanitaria il trasferimento della paziente presso un altro Ospedale attestando falsamente nel verbale del Pronto Soccorso che la paziente rifiutava il ricovero. 

Il procedimento

Nell’ambito del procedimento istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari in seguito a tale denuncia, la dottoressa già nell’immediatezza, tramite il proprio difensore Francesco Nicoletti, riusciva a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati e l’assoluta falsità delle accuse che le erano state mosse. Da qui la denuncia, sporta dalla stessa dottoressa – persona nota, conosciuta e stimatissima – nei confronti di tutte le persone che l’avevano falsamente accusata. È da questo che ha preso il via il processo a carico dei familiari della paziente, imputati del grave reato di calunnia, nel quale si sono costituiti parte civile la dottoressa – nominando proprio procuratore speciale l’avvocato Nicoletti – nonché l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cosenza. Nel corso del processo il Giudice aveva modo di accertare come la dottoressa si era adoperata per cercare anche per la paziente denunciante, come per tutti gli altri pazienti nelle medesime condizioni, un posto letto in altra struttura, offrendo, in alternativa, il posto in Pronto Soccorso in attesa che se ne liberasse uno in altro reparto. Durante il processo venivano acquisite le dichiarazioni rese da un ausiliario socio sanitario, da un medico del Pronto Soccorso e da un infermiere professionale, che confermavano univocamente la cura e l’assistenza prestata dalla dottoressa alla paziente, lo stato di alterazione della figlia di quest’ultima, che all’indisponibilità dei posti letto nel nosocomio di Rossano, nonostante l’urgenza del ricovero, di fronte all’alternativa prospettata dalla dottoressa circa il trasferimento verso altro ospedale, presso cui lo stesso medico si sarebbe fatto carico di ricercare un posto letto, o l’attesa in Pronto Soccorso per un posto letto che sarebbe andato liberandosi in reparto, aveva rifiutato entrambe le proposte asserendo che si sarebbe rivolta personalmente ad altre strutture.
Venivano, altresì, acquisite le dichiarazioni del Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rossano confermative delle risultanze degli atti registrati nel sistema informatico in merito alla circostanza che l’unico ricovero presso un reparto dell’Ospedale di Rossano era già stato effettuato nella notte ed aveva riguardato un paziente trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e che successivamente non era stato più disponibile alcun posto letto. Veniva poi escusso un teste indicato dalla difesa degli imputati le cui dichiarazioni sono state ritenute ininfluenti dal Giudice in sentenza.
All’esito della camera di consiglio il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle ragioni della dottoressa, ha ritenuto colpevoli gli imputati condannandoli alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno subito dalle parti civili.  

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