ROMA Via libera definitivo alla legge di Bilancio 2023, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. L’Aula del Senato ha dato l’ok finale con voti 107 a favore, 69 contrari e 1 astenuto. Tra le principali misure contenute nella Manovra, l’istituzione della Carta Cultura Giovani e Carta del Merito e l’incremento dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo; previste anche misure a sostegno delle imprese culturali e creative, del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni, per la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d’Ottavia, per la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e per l’acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi.
Una Manovra che inizialmente era da 35 miliardi di euro e che è aumentata a più di 36 miliardi di euro nel passaggio parlamentare. E che, nella parte che riguarda fisco e finanza, ha subito numerose modifiche, la più eclatante delle quali la cancellazione della norma sulla soglia dei pagamenti con Pos. Vediamo nello specifico tutte le misure contenute nella legge di Bilancio 2023 in materia di fisco e finanza.
POS Nel corso dell’esame alla Camera è stata cancellata la norma che permetteva ai commercianti di rifiutare pagamenti con carte e bancomat sotto i 60 euro. Si è però stabilito che entro marzo 2023 dovrà nascere un tavolo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento (quindi commercianti e istituti di credito) per stabilire, entro aprile 2023, degli sconti sulle commissioni del pos per i pagamenti sotto i 30 euro e per i commercianti con ricavi sotto i 400mila euro. Se questo non dovesse avvenire si prevede un balzello del 50% degli utili derivanti dalle commissioni, a carico di banche e altri gestori di servizi di pagamento (come Poste Italiane) per finanziare un Fondo che garantisca i suddetti sconti ai commercianti.
TETTO CONTANTE Rimane invece l’aumento della soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandola, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
REGIME FORFETTARIO Si innalza da 65 a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% per le partite Iva. Si prevede inoltre che il regime forfettario cessi immediatamente, anche in corso d’anno, se si supera la soglia di compensi o ricavi di 100 mila euro.
FLAT TAX INCREMENTALE Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024.
MANCE Sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.
PREMI DI RISULTATO Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
NEGOZI APRI-CHIUDI Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita Iva può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. Viene eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini Iva.
TABACCHI Il provvedimento interviene inoltre in materia di accise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati. Viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. Nel provvedimento vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’Ue. La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell’imposta di consumo.
GIOCHI A parziale copertura di alcune modifiche del Governo fatte alla Camera, si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022 e delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (Vlp e Awp) in scadenza il 29 giugno 2023 e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.
VENDITE ON-LINE Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
NORMA SALVA CALCIO Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per Iva, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022. Si prevede che i pagamenti possano essere dilazionati in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
SUPERBONUS Nella Manovra è entrata la proroga dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 della presentazione della Cila per i lavori legati al superbonus al 110%. Inoltre viene esteso il superbonus al 110% alle spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
BONUS EDILIZI Per quanto riguarda il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la misura massima dell’agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per l’anno 2024.
In Manovra c’è poi un’intero capitolo, il Capo III, dedicato a misure di sostegno in favore del contribuente, con tutto il pacchetto sulla cosiddetta pace fiscale.
STOP CARTELLE SOTTO MILLE EURO Arriva l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. La data rilevante per l’annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023 (fatta slittare di tre mesi da una modifica parlamentare). Per quanto riguarda i debiti nei confronti di enti territoriali ed enti di previdenza privati, l’annullamento automatico deei carichi sarà fatto limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
MULTE Con una modifica approvata alla Camera viene previsto che l’annullamento delle cartelle sotto mille euro che riguardino multe, anche stradali, avverrà solo per gli interessi e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute. E inoltre si stabilisce che gli enti locali e gli enti previdenziali privati (quindi tutto ciò che non è amministrazione statale, possono non applicare l’annullamento di questi carichi. Fino al 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare.
ROTTAMAZIONE CARTELLE Torna, per le cartelle fiscali emesse tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, la rottamazione. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Rispetto al passato viene anche abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada (le multe), ma limitatamente agli interessi e all’aggio.
AVVISI BONARI Si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
SANATORIA Si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
RAVVEDIMENTO Si permette, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni – purché validamente presentate – relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
DEFINIZIONE AGEVOLATA Si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
È, inoltre, disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% o del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
RINUNCIA CONTROVERSIE Si introduce e disciplina, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
FONDAZIONI BANCHE Si attribuisce un credito di imposta al 75% alle fondazioni bancarie in caso di operazioni di fusione, per salvare quelle in crisi. VERTICI BANCHE Sempre in materia bancaria, sono posti limiti ai compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
AGEVOLAZIONI SUD Si proroga un insieme di interventi fiscali in favore del Mezzogiorno e, in particolare: dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno; dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle Zes (Zone economiche speciali) e si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.
TELERISCALDAMENTO Viene ridotta al 5% l’aliquota che si applica ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.
PLASTIC E SUGAR TAX Si posticipa ancora, al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell’efficacia della cosiddetta plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
COMMERCIO Si prevede che le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio deducano le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa con speciali modalità, ovvero in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6 per cento. La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.
PRODOTTI INFANZIA E ASSORBENTI Viene ridotta al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia, tra cui pannolini ed omogeneizzati.
PELLET Diminuisce, al 10%, anche l’Iva sulla vendita dei pellet.
PRIMA CASA Viene rifinanziato con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, prorogando al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini), che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie. Viene inoltre prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.
CASE GREEN Si consente di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da Oicr.
TASSE PENSIONI TRANSFRONTALIERI Due norme nella manovra prevedono di abbattere le tasse sulle pensioni dei transfrontalieri. In particolare si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5% per le pensioni dei transfrontarlieri in Svizzera e nel Principato di Monaco.
REDDITI AGRARI Si estende al 2023 l’esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
IMMOBILI OCCUPATI Sono esentati dal pagamento dell’Imu i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia
BLACK LIST Si ripristano limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali. Si consente inoltre ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della manovra, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021.
PLUSVALENZE Si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali) sono esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; analogamente sono escluse dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
BENI AI SOCI Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.
ESTROMISSIONE Le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
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