ROMA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato e promulgato la legge di conversione del decreto legge contenente le norme anti-rave, sulla riforma della giustizia, l’ergastolo ostativo e il Covid approvata in via definitiva nel primo pomeriggio dalla Camera.
Un provvedimento che ha raccolto 186 voti favorevoli, 116 contrari e un astenuto (il deputato Dieter Steger delle Minoranze linguistiche).
Un voto anticipato da un tour de force alla Camera, tra ostruzionismo delle opposizioni (da cui si è chiamato fuori il Terzo polo) e ricorso alla ghigliottina per evitare la decadenza delle misure contenute nel provvedimento. Il decreto, tra le novità più discusse, introduce il cosiddetto “reato rave” affronta la questione dell’ergastolo ostativo e prevede il reintegro dei medici no vax.
In particolare l’articolo 5, come modificato nel corso dell’esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all’articolo 633-bis, il nuovo delitto di “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”, in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento.
Si stabilisce che le norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano piu’ applicazione dal 2 novembre 2022 e si stabilisce la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle sanzioni amministrative pecuniarie, pari a cento euro, previste per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione. Inoltre, si annulla l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid-19. Allo scadere di 5 giorni sarà quindi possibile tornare a svolgere le normali attività. Allo stesso modo e’ stata ridotta anche la durata del regime di auto-sorveglianza per chi e’ entrato in contatto con persone positive.
Il termine dei 10 giorni è stato diminuito a 5, sempre con l’obbligo di indossate la mascherina Ffp2 in caso di assembramenti, e non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a tampone una volta finito il periodo di auto-sorveglianza.
Modificato durante l’esame al Senato, anche con interventi emendativi da parte dell’esecutivo, nei primi articoli il decreto interviene sul tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi).
In particolare, si prevede l’innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l’accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l’allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all’ergastolo.
Si prevedono poi specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale. Il provvedimento apporta una novità in materia: prevede infatti che ai benefici penitenziari siano ammessi i condannati per reati contro la Pubblica amministrazione, dalla concussione alla corruzione al peculato, anche se non hanno collaborato con la giustizia.
Fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) possano essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell’emergenza epidemiologica.
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