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la sentenza

Piane Crati, legittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale

Decisione del Tar Calabria sul ricorso di uno degli ex consiglieri che voleva “rimangiarsi” le dimissioni e reintegrare l’assemblea

Pubblicato il: 30/01/2023 – 17:56
Piane Crati, legittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale

COSENZA Legittimo il Decreto del presidente Mattarella di scioglimento del consiglio comunale del Comune di Piane Crati. Accolte dal Tar Calabria Catanzaro le Difese dell’avvocato amministrativista Dario Sammarro prestate in favore del Comune,  con Ordinanza Collegiale n. 517 del 2022 Sezione Prima. Vittorioso anche il Ministero dell’Interno.

Lo scioglimento del consiglio comunale di Piane Crati

Una questione di rilevante peso giuridico, politico e sociale ha investito il Tar Calabria chiamato ad esprimersi sulla legittimità (o meno) dell’operato del Comune di Piane Crati e, di riflesso, sulla validità del Decreto di Scioglimento. 
Il giudizio veniva incardinato da un Consigliere uscente (ricorrente) il quale, dopo aver presentato le dimissioni al Comune, intendeva disconoscerle per vizi di volontà e di  forma imputabili all’Ente Comunale e all’organizzazione dei propri Uffici; soprattutto, con riferimento alla composizione e al funzionamento dell’Ufficio Protocollo dell’ Ente. Tutto ciò, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto incidere negativamente sulle motivazioni sottese al Decreto Presidenziale di Scioglimento del Consiglio Comunale, del 7 settembre 2022 (del quale se ne è chiesto l’annullamento al Tar) emesso per effetto delle dimissioni dei consiglieri irrevocabili ed immediatamente efficaci, ragion per cui il Comune ha perso oltre la metà dei propri componenti realizzandosi, quindi, la fattispecie prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, come causa di scioglimento del Consiglio.  

La presunta invalidità delle dimissioni del consigliere

Nondimeno, l’eventuale invalidità delle dimissioni assunte dal singolo Consigliere (per come richiesto dal ricorrente) se accertata, avrebbe messo in risalto il clamoroso abbaglio delle Amministrazioni esponendole a conseguenze amministrative e contabili di non poco conto. Tra dette conseguenze (come sostenuto dal ricorrente) probabilmente,  si sarebbe andati incontro anche  alla “reintegra” della precedente compagine elettiva. 
Con l’Ordinanza collegiale non appellata, il Collegio della Sezione Prima, Giancarlo Pennetti, Presidente-Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore- Domenico Gaglioti, Referendario), ha aderito però alle tesi dell’avvocato del Comune sostenendo l’intervenuto perfezionamento delle dimissioni del ricorrente (come comprovato per tabulas nel giudizio). Superata la ritualità della procedura nel contesto del processo al Tar, è risultata altresì emblematica una recente Giurisprudenza amministrativa, che ha fatto chiarezza sulle dimissioni: «Nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere (…) le dimissioni singole, disciplinate dall’art. 38 TUEL, sono riconducibili a scelte personali del consigliere, eventualmente anche legate a ragioni di carattere politico, il quale manifesta semplicemente la sua volontà di abbandonare la carica. (…) Le dimissioni collettive, previste dall’art. 141, rispondono al preciso obiettivo di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale, laddove, come sopra più ampiamente chiarito, le dimissioni del singolo esprimono solo l’intento di abbandonare la carica» (TAR Campania, Sez. I, Sent. n. 6004 del 24.09.2021).
Un risultato, questo, che lascia ben sperare in merito alla relazione intercorrente tra poteri centrali ed autonomie territoriali e che mette in risalto di come un coordinamento efficiente ed efficace tra Comune e Stato possa concorrere alla realizzazione di una Pubblica Amministrazione trasparente e virtuosa.  Non è più il tempo dell’ “isolamento amministrativo” sulla governance del territorio.

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