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«Sì alla legge sull’Equo compenso ma con modifiche»

Lo scorso 25 gennaio, con 253 voti a favore, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge sull’Equo compenso per le prestazioni professionali, che adesso è in fase di valutazione presso la …

Pubblicato il: 03/02/2023 – 14:41
di Domenico Lo Duca
«Sì alla legge sull’Equo compenso ma con modifiche»

Lo scorso 25 gennaio, con 253 voti a favore, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge sull’Equo compenso per le prestazioni professionali, che adesso è in fase di valutazione presso la Commissione Giustizia del Senato. Se da un lato il Governo spinge per una conclusione celere dell’Iter parlamentare, dall’altra le associazioni che rappresentano i professionisti chiedono oltre all’approvazione la necessità di apportare alcune modifiche, prime fra tutti l’estensione della platea dei committenti chiamati a rispettare il provvedimento in materia equo compenso ed alcune modifiche in tema di sanzioni. Tra le altre proposte avanzate vi quella dell’attivazione degli sportelli per il lavoro autonomo per avvicinare i giovani alla libera professione e il potenziamento  dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). Ma cosa prevede nel dettaglio il DL sull’Equo compenso. Ecco alcuni dei punti salienti del provvedimento attualmente al Senato.

La norma si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La norma si applica inoltre a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese, agli accordi che si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria, e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a. Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Inoltre, sono nulle le pattuizioni che:

  • vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • impongano allo stesso l’anticipazione di spese;
  • attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso. Il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito. La norma consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine (per leprofessioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

Con l’approvazione della legge, viene istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito, tra gli altri, di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni.

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