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la decisione

Andromeda, rigettate le richieste di confisca e di applicazione della sorveglianza speciale per due lametini

Si tratta del 63enne Antonio Provenzano e del 35enne Alessandro Provenzano. Accolte le tesi degli avvocati Gambardella e Carnovale

Pubblicato il: 14/02/2023 – 9:03
Andromeda, rigettate le richieste di confisca e di applicazione della sorveglianza speciale per due lametini

LAMEZIA TERME Con provvedimento del 16 gennaio 2023 il Collegio del Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Penale Misure di Prevenzione ha rigettato la proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale nei confronti di Antonio Provenzano, 63 anni, e Alessandro Provenzano, di 35 anni, e la richiesta di confisca di beni afferenti quote societarie, beni aziendali e tutti i rapporti bancari intestati ai due, coinvolti nel procedimento “Andromeda” e difesi dagli avvocati Francesco Gambardella Massimiliano Carnovale. La posizione di Alessandro Provenzano era stata stralciata nel procedimento Andromeda, nei confronti della cosca Iannazzo; l’uomo era stato infine assolto per l’unica ipotesi di reato ovvero l’intestazione fittizia di quote societarie, con l’aggravante mafiosa. La difesa, in sede di prevenzione, ha dimostrato per il 35enne l’assenza di qualsivoglia precedente penale e con riferimento invece ad Antonio Provenzano è stata dimostrata l’assenza dell’attualità della pericolosità sociale dovendo altresì essere compiutamente valutati tutta una serie di elementi sottesi a individuare con riferimento all’attualità l’effettiva capacità a delinquere e la conseguente pericolosità sociale escludendo qualsivoglia  valutazione presuntiva, e il connesso costante monito sull’importanza della valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalla pronuncia della Corte Cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’ art. 15, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. 
Il Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Penale Misure di Prevenzione, all’esito della camera di consiglio ha ritenuto meritevole di accoglimento le tesi difensive ha rigettato la proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale nei confronti di entrambi e la richiesta di confisca.

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