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La decisione

Piano casa, la Consulta boccia la Calabria

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale. Prevedeva proroga per lavori, ma viola due articoli della Carta

Pubblicato il: 14/02/2023 – 19:05
Piano casa, la Consulta boccia la Calabria

CATANZARO La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 sul Piano casa che prorogava di un anno, al 31 dicembre 2022 della norma che prevedeva “misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale». La norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2021. La Regione aveva sostenuto che la proroga del termine sarebbe stata giustifica dalla necessità di ovviare alle problematiche connesse alla pandemia da Covid-19 e di contrastare una crisi economica e sociale senza precedenti, consentendo di sostenere l’attività edilizia nel territorio regionale. Ad avviso della Consulta, la disposizione impugnata “consente un’ulteriore proroga (la settima nell’arco di undici anni) del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge regionale n. 21 del 2010. Sin dal titolo della legge, lo stesso legislatore calabrese – scrivono i giudici della Corte Costituzionale – aveva qualificato come ‘straordinarie’ le misure adottate per fare fronte a tali esigenze. Viceversa, con il differimento del termine sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio. Attraverso la prolungata successione delle proroghe, il legislatore calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta nel 2010 per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo».
I giudici ricordano anche che con sentenza n. 219 del 2021, la Corte «ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del precedente differimento del medesimo termine stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia, si è affermato che ‘[n]el consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe […], le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale’. Le medesime considerazioni si attagliano alla disposizione impugnata nel presente giudizio».
Per i giudici, infatti, «anche in questo caso, la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un’organica pianificazione, che è funzionale all’ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell’ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione».

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