Sono al giorno d’oggi questi due beni costituzionali in conflitto?
Da Avvocato non avrei esitazione a rispondere affermativamente a questo interrogativo, ma da giurista il tema mi appare molto più complesso perché è questo uno di quei casi nei quali la persona umana rimane per così dire costituzionalmente “dietro le quinte” rispetto alla “voracità” ed alla “superficialità” assunta dall’informazione.
Lo dico senza infingimenti: il nostro è il Paese dei dossieraggi, delle notizie totalmente inventate allo scopo di dileggiare la reputazione di qualcuno, della libertà di manifestazione del pensiero intesa come arbitrarietà spesso scomposta.
A ben vedere nessuno può dirsi esente da questo libertinaggio semantico, pubblico o privato, nessuno può negare che questa volgarità non sia divenuta un connotato stabile della nostra società.
Certamente quanto accade un po’ dappertutto è contrario al diritto, ma chi si appresti a far valere le proprie ragioni si accorge subito di cozzare col sentimento comune che oramai ha sdoganato la consuetudine della critica trasmodante in offensività.
Tanto che davvero si può ripetere: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, essendo oramai la lapidazione una pratica comune.
Ovviamente questo modo di relazionarsi nella realtà non poteva che incidere anche sul modo di fare informazione, con tutte le sottilizzazioni giuridiche sul tema della soglia di offensività delle espressioni privatamente o pubblicamente utilizzate, intenzionalità, cause di giustificazione, solo per citarne alcune.
Ma il punto, a mio parere, sta altrove e riguarda il rispetto della persona umana nella consapevolezza di una condizione comune di fragilità.
Nessuno può ergersi a giudice dell’altro: con questo spirito occorrerebbe accostarsi ad ogni situazione particolare.
Questo esercizio appartiene alla formazione personale di ciascuno, alla educazione ricevuta, prescindendo perfino dalle regole proprie del patto sociale.
Sono queste, norme che non s’impongono ma che dovrebbero persuadere a prescindere, solo che ciascuno facesse (od almeno tentasse di fare) una seria e coscienziosa riflessione.
Fra i più “lapidati” al mondo (chi meglio di noi Avvocati lo sa…) ci sono gli indagati e gli imputati, tutti gli incolpati specialmente quando vengono privati della libertà personale.
I “non protetti” se non da chi, armato soltanto della legge, si china ad aiutarli, non quando comandano ma quando soffrono.
E, nonostante che il precetto costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sia lì ad ammonire chiaramente sulla considerazione che si debba avere nei confronti dell’accusato (per noi operatori di giustizia esso ha anche altre implicazioni sul quantum di prova occorrente per accusare e per condannare…ma su questo tornerò in futuro),anche di colui che è condannato non in via definitiva, la realtà è ben diversa, direi tragicamente diversa.
Anche in questo il problema è di tipo sociologico.
Occorrerebbe infatti domandarsi se i media non abbiamo incoraggiato nel pubblico una sorta di tendenza a guardare dal “buco della serratura”, a divertirsi esplorando dinamiche da “grande fratello”, ergendosi a giudici di tutto e di tutti.
Sicché ogni evento avverso che attinga una persona, diviene occasione di dibattito senza riserve, imprudente è scandalosamente maligno, senza conoscere e senza capire.
Ha detto bene una persona a me molto cara (per essersi presa cura di me per un tratto breve della mia vita): “spero di trovare un giudice che ascolti le mie ragioni”.
In mezzo a queste schiere di operatori dell’informazione, operatori della giustizia, gente comune con e senza istruzione, in mezzo a dinamiche complesse che da decenni attanagliano questo nostro mondo giudiziario (quello che scelsi da giovane perché mi pareva un luogo di libertà – e mi fa piacere che un grande psichiatra come Mario Nicotera, alla sua bella età, sogni ancora la democrazia nello stesso, identico, modo in cui la sognai anch’io a vent’anni…-), non è facile trovare un giudice del giusto e del vero.
E se a ciò si aggiunge che le Procure hanno, non da oggi, bisogno -nonostante gli enormi poteri di cui sono dotate – di un sostegno mediatico continuo e persistente per legittimare la propria azione, nonostante che un procuratore della Repubblica, di fronte ad una legge della Stato che sancisce un elementare principio costituzionale, avverta la necessità di manifestare fastidio verso la presunzione di non colpevolezza, affermando ironicamente, nelle affollatissime conferenze stampa per le maxiretate istruite dal proprio Ufficio: oggi abbiamo arrestato presunti innocenti; dicevo, se questo può accadere, è perché, non nell’idea di quel procuratore della Repubblica, ma nell’approccio colpevolista della società, alberga una concezione del processo penale assolutamente incapace di accedere, ancora nel terzo millennio, alla visione del diritto penale e processuale democratico italiano, illuminato dalla luce della Costituzione.
Quindi, cosa occorre per superare questo profondo deficit culturale (del resto lo stesso che manda nelle Assemblee elettive persone senza qualità)?
Non sono certo bastate la Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza nei procedimenti penali, recentemente recepita anche dal nostro Paese.
Non la normativa fondata sui principi dello Stato di diritto che l’Unione Europea ha voluto ribadire, enunciando già al Considerando n. 1 che “la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»),nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.
Niente di niente!
Eppure nel Capo 2 la Direttiva non lascia molti margini d’interpretazione, risultando semmai chiara e categorica mediante l’affermazione del principio della presunzione di innocenza all’art. 3, ed ulteriori regole volte a garantirlo, sancite agli artt. 4 e ss.: il divieto di presentare la persona come colpevole nelle dichiarazioni pubbliche delle autorità o nelle decisioni giudiziarie (art. 4);il divieto di presentare gli indagati e imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo casi specifici per ragioni di sicurezza o pericolo di fuga (art. 5); l’onere della prova a carico della pubblica accusa (art. 6);il diritto al silenzio ed a non autoincriminarsi (art. 7).
Da giurista mi permetto qui di segnalare alcuni aspetti d’interesse, ma, badate, resta la convinzione – di cui dirò infine – che le norme non producono effetto se chi è chiamato ad applicarle ed a “viverle” non ne riesce a comprendere il significato profondo (quella che noi chiamiamo ratio).
Se ci si sofferma, ad esempio, su i Considerando nn.ti 18 e 19 della normativa comunitaria, si potrà rilevare come la direttiva sopracitata, al n.18, delinea i confini della libertà d’espressione e d’informazione nell’ambito del procedimento penale, chiarendo che è fatto obbligo alle autorità pubbliche di non presentare gli indagati alla stregua di colpevoli e “le modalità e il contesto di divulgazione delle notizie non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata”.
Quanto al Considerando n. 19, esso impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino all’eventuale condanna definitiva.
Entrando nel merito: le notizie non devono dare l’impressione che la persona indagata o imputata sia colpevole, sicché ogni abuso della libertà di espressione e di informazione, dovrebbe essere punito.
Vedete, non voglio cadere anch’io nelle consuete riflessioni (che pure possiedono un loro “appiglio” costituzionale), perché, com’è noto, a me non piace fare il pappagallo ripetendo sempre la solita pappardella a memoria.
Cerco, invece, di entrare nel tema per parlare, innanzitutto, della dimensione interna di chi viva una simile profonda ingiustizia, d’essere considerato colpevole prima ancora di essere definitivamente giudicato.
Quante persone ci hanno perfino rimesso la vita ed una moltitudine di esse recano ancora segni indelebili delle ferite riportate “in guerra”!
Non è soltanto un problema di risarcimento ma è sopratutto materia riguardante i comportamenti di coloro i quali provocano o consentano che un processo diretto ad accertare se taluno sia colpevole, divenga agli occhi di tutti come l’anticamera di un pregiudizio collettivo, di cui il povero malcapitato si trova malauguratamente coinvolto.
La malattia interiore nasce dallo scoraggiamento di vedere buio circa il ripristino della reputazione violata.
Di qui anche la dimensione esterna, riferita cioè ai rapporti sociali:chi viene accusato di un reato, nella maggior parte dei casi, vede compromessi i propri rapporti sociali: scappano sopratutto i pavidi, quelli che temono che possano colpirli gli schizzi di fango, gli idioti che non sanno cosa sia la solidarietà umana.
Sopratutto in provincia la moltitudine degli ipocriti tralasciano la presunzione di non colpevolezza collocando l’accusato fra i già condannati dalla collettività.
Salvo rare eccezioni essi si fanno alla fuga, come si trattasse di un appestato!
Ed in ciò i social network hanno enormi responsabilità!
Come è evidente il tema è solo sfiorato dalla materia penale:la calunnia, l’ingiuria, la diffamazione, sono reati i quali oramai non riescono a restituire ciò che sembra irrimediabilmente perduto (sul punto non mette conto di dire qui ed ora).
Alcune incongruenze nella disciplina penale in materia di onore e reputazione e di alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, la lentezza della giustizia italiana, le difficoltà nel far valere compiutamente le proprie ragioni, impediscono oggigiorno una tutela effettiva.
Ed allora, se nemmeno l’ordinamento giuridico, come peraltro in tante altre situazioni, è in grado di restituire dignità e onore a chi, presunto non colpevole, si è visto condannare dalla collettività senza processo, come si potrà sperare di garantire una simile, fondamentale quanto legittima, aspirazione?
Come ogni profondo cambiamento culturale occorre un concorso di forze per trasformare atteggiamenti inveterati.
In primo luogo mi rivolgo alle associazioni ed alle scuole che promuovono la cultura della legalità.
È certamente importante presentare ai giovani i protagonisti della lotta alle mafie, ma lo sarebbe altrettanto – se non di più- presentare correlativamente i modelli educativi promananti da chi si batte per i diritti, a cominciare da quelli sanciti dai principi costituzionali in materia di protezione dell’innocenza.
La cultura, com’è noto, può dare un contributo decisivo per la formazione di cittadini consapevoli non soltanto dei propri doveri ma anche dei propri diritti.
Il secondo appello è ai media.
Non perché lo prevede la legge ma perché è indispensabile per l’armonioso dispiegarsi delle diversità, occorre superare partigianerie, vendette personali, pregiudizi ideologici, non soltanto per raccontare i fatti in modo obiettivo ma sopratutto per non incentivare il voyeurismo comune, l’egocentrismo di chi sa tutto su di sé e sugli altri, la critica senza costrutto e decentrata ora sulle avversioni, ora sulle intolleranze, ora sulle malevolenze.
I referenti spirituali hanno poi un compito esiziale:impegnati come sono nella formazione dei giovani, possono assicurare un approccio interiore in linea con il diritto di natura, che si oppone all’odio del fratello contro il fratello.
La chiesa Cattolica e le altre Chiese, possono meglio educare al superamento del grave quanto comune peccato del disprezzo dell’altro e della maldicenza.
Sono questi degli antidoti, certamente ad effetto lento e prolungato, ma efficaci per lasciare ai nostri figli una società migliore rispetto a quella che abbiamo trovato.
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