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la decisione

Nuova Narcos Europea, il Tribunale di Reggio rigetta la sorveglianza speciale per Baratta

I giudici hanno accolto i rilievi dell’avvocato Capria rigettando, invece, la proposta avanzata dalla Questura reggina

Pubblicato il: 14/04/2023 – 18:17
Nuova Narcos Europea, il Tribunale di Reggio rigetta la sorveglianza speciale per Baratta

REGGIO CALABRIA Il Tribunale sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria (presidente Drago), ha rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, avanzata nei confronti di Giuseppe Baratta di Nicotera, accogliendo così i rilievi dell’avvocato difensore, Francesco Capria.

La richiesta

La proposta avanzata dal Questore di Reggio Calabria ha avuto origine dal coinvolgimento Baratta nell’indagine “Nuova Narcos Europea”, nella quale era accusato di aver avuto contatti con soggetti appartenenti alle famiglie Molè e Pesce per piazzare notevoli quantitativi di cocaina nel territorio milanese e vibonese. La Questura reggina ha evidenziato, inoltre, la pericolosità di Baratta in relazione alle condanne definitive già riportate per la partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico, per la detenzione di notevoli quantitativi di cocaina, nonché per la detenzione di due Kalashnikov.

I rilievi e la decisione

Il Tribunale di Reggio Calabria, pur prendendo atto dei numerosi e gravi precedenti penali di Baratta, ha rigettato la proposta della misura di prevenzione poiché, in base a quanto sostenuto dall’ avvocato Capria, la sua pericolosità sociale non poteva ritenersi effettiva ed attuale. Tra l’altro, il difensore ha fatto rilevare che, in base ai principi della Suprema Corte, il mero coinvolgimento in procedimenti penali non può costituire, di per sé, l’elemento indiziante ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione. Altro elemento valorizzato nella proposta di applicazione della misura riguardava la frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e precedenti penali. Anche sul punto il difensore ha fatto rilevare che si trattava di episodi non indicativi di una pericolosità sociale del proposto. Infine, il Tribunale, prendendo atto della documentazione difensiva prodotta all’ udienza di discussione, ha, tra l’altro, sostenuto che mancasse la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati. (Gi.Cu.)

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