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Operazione “Asta la vista”, revocato il sequestro di un immobile dell’imprenditrice Rosa Giampà

La decisione del tribunale di Catanzaro. La vicenda ha accertato l’esistenza di un sistema fraudolento che ha condizionato le vendite giudiziarie del comprensorio lametino

Pubblicato il: 03/05/2023 – 10:56
Operazione “Asta la vista”, revocato il sequestro di un immobile dell’imprenditrice Rosa Giampà

LAMEZIA TERME Il Tribunale di Catanzaro (sezione misure di prevenzione) all’esito della camera di consiglio ha revocato il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 20 CAM nei confronti dell’imprenditrice Rosa Giampà, difesa dall’avvocato Massimiliano Carnovale, in merito all’operazione “Asta la vista”. La vicenda ha avuto il via dall’attività investigativa svolta dalle fiamme gialle di Lamezia Terme, sotto le direttive del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme ed ha consentito di accertare l’esistenza di un sistema fraudolento che di fatto ha condizionato per oltre un decennio le vendite giudiziarie del comprensorio lametino. L’indagine si è incentrata su anomalie relative a numerose vendite giudiziarie nell’ordine di circa 30 aste pubbliche, che si sono tenute nel corso dell’anno 2018 presso il Tribunale di Lamezia Terme tramite l’associazione notarile ubicata all’interno dello stesso palazzo di giustizia, nell’ambito delle quali sono state rilevate turbative finalizzate a dirottare l’esito finale verso l’obiettivo prefissato dagli indagati. Si era giunti all’emissione del decreto del 5 luglio 2022, depositato il 6 luglio 2022, con cui il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale, aveva accolto la domanda di sequestro (ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 159/2011) in relazione a determinati beni immobili, tra cui quello di proprietà dell’imprenditrice Rosa Giampà. «Invero, per quanto concerne specificamente il fabbricato sito nel comune di Lamezia Terme di Rosa Giampà – evidenzia l’avvocato Carnovale –, non risulta accertata la riconducibilità effettiva a Raffaele Calidonna, difettando lo scrutinio avente ad oggetto le modalità di acquisto e l’effettiva interposizione dello stesso Calidonna rispetto alla predetta acquisizione. Né la mera relazione intercorsa tra il proposto e quest’ultima può essere di per sé sufficiente a dimostrare tale circostanza. Peraltro, l’acquisizione del bene in oggetto non risulta neppure tra le gare inficiate dalla condotta del Calidonna».

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