REGGIO CALABRIA Il plenum del Csm ha scelto, per la terza volta, il magistrato Giovanni Bombardieri come procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 maggio con 20 voti; 7 i voti ottenuti da Raffaele Seccia, un astenuto. Bombardieri prevale nuovamente su Domenico Angelo Raffaele Seccia.
Quello della procedura è un iter che è stato rimesso in gioco in due circostanze dalla giustizia amministrativa. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza di Bombardieri nel contrasto alla criminalità organizzata. Il relatore della proposta del procuratore di Reggio Ernesto Carbone ha parlato di «netta prevalenza» del profilo del magistrato calabrese rispetto al collega. E a poco è valso il tentativo, da parte del consigliere Andrea Mirenda, di introdurre nel dibattito le chat (lette «in maniera molto scenica, con le capacità che contraddistinguono il consigliere Mirenda», come ha sottolineato Tullio Morello) tra il procuratore di Reggio Calabria e Luca Palamara, già ritenute ininfluenti dal Consiglio superiore della magistratura. «Tirare ora fuori le chat tra Bombardieri e Luca Palamara potrebbe delegittimare quell’ufficio e non ne abbiamo bisogno. Non dobbiamo tenerne conto, come ci chiede il Consiglio di Stato anche per un procedimento disciplinare su Seccia, e non c’è dubbio su chi sia il candidato più adatto», ha tagliato corto il consigliere Marco Bisogni.
La nuova valutazione ha reso possibile una valutazione “aggiornata” (e, si spera, definitiva) delle esperienze professionali dei due candidati. E ha rimesso in prospettiva l’impegno speso da Bombardieri nel contrasto alla ‘ndrangheta (che il Consiglio di Stato aveva messo in dubbio sulla base della documentazione consultata). «Le fonti di conoscenza sin qui in rassegna – parere attitudinale specifico, progetti organizzativi della Procura di Catanzaro, relazioni sull’attività della locale Dda, provvedimenti giudiziari redatti dal predetto magistrato o relativi all’esito dei procedimenti comunque dallo stesso trattati ovvero coordinati – attestano in capo al dottore Bombardieri una prolungata, variegata nonché significativa esperienza nella trattazione (in funzioni requirenti) di reati ex art. 51, comma 3-bis, codice di rito, in quattro diverse realtà criminali (Locri, Reggio Calabria, Roma e Catanzaro), da luglio 1996 a gennaio 1998 e, poi, dal 2002 all’odierna vacanza (va inteso fino al 2017, ndr), dunque complessivamente per oltre 15 anni, di cui 4 anni e 6 mesi alla Dda di Roma e 5 anni e 1 mese presso la Dda di Catanzaro». Un arco temporale in cui il magistrato calabrese «ha trattato numerosi, assai rilevanti e complessi procedimenti di criminalità organizzata, acquisendo quindi ampia e incontestabile conoscenza e padronanza del fenomeno in argomento, di proteiforme matrice (non solo ‘ndranghetista), per eterogeneità geografica dei trascorsi, risultando così superata l’obiezione argomentativa di cui alla lett. ii del decisum amministrativo. Deve, altresì, ritenersi ormai appurato (…) che il dottore Bombardieri abbia effettivamente e pure continuativamente svolto attività di coordinamento investigativo, in subiecta materia, nelle funzioni semidirettive rivestite dall’ottobre 2012 (5 anni e 1 mese alla vacanza), nella veste di coordinatore delle macroaree Jonica e Tirrenica, anche cumulativamente dal febbraio 2014 al marzo 2015, su un numero tutt’altro che modesto di sostituti procuratori». «Il candidato ha in particolare svolto, quale Procuratore Aggiunto, tutte le tipiche attività di coordinamento investigativo riconducibili a tale figura, quali assicurare lo scambio d’informazioni tra i magistrati in merito agli affari trattati nonché organizzare riunioni con i 15 sostituti (e tra questi e Polizia Giudiziaria, Dnaa e altre Autorità giudiziarie, nazionali ed estere)».
Nella procedura concorsuale, il Consiglio superiore della Magistratura, con una prima delibera dell’11 aprile 2018, ha conferito a Bombardieri l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. La delibera è stata impugnata una prima volta dinanzi al giudice amministrativo dal candidato Domenico Angelo Raffaele Seccia. Con sentenza numero 3662/22, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto da Seccia, e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tar Lazio numero 3374/21, ha annullato la prima delibera di nomina, ritenendola in alcune parti affetta da carenza o illogicità motivazionale.
Il Consiglio, preso atto della sentenza, ha rivalutato i due candidati (basandosi sui profili professionali dei magistrati come sussistenti al momento della vacanza, ossia alla data dell’8 novembre 2017). Al termine dell’istruttoria condotta dalla Quinta Commissione, il Consiglio, nella seduta del 27 luglio 2022, ha deliberato nuovamente la nomina del dottore Giovanni Bombardieri a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendolo maggiormente idoneo a ricoprire il posto direttivo, in virtù, peraltro, della oggettiva padronanza della materia della criminalità organizzata, «alla luce di una serie di competenze con valenza di indicatori generali non rinvenibili negli stessi termini nel percorso dell’altro candidato».
Il dottor Seccia ha, dunque, proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la nullità della nuova delibera per elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies, l.n. 241/90. Con la sentenza del 27 gennaio 23 numero 954, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, con declaratoria di nullità della nuova delibera, e «ha dettato specifici precetti in vista della futura riedizione della procedura di conferimento dell’incarico, assegnando all’Organo di governo autonomo un termine per provvedere, e nominando già il Vice Presidente quale commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza». Il Csm ha chiesto quindi, previa sospensione della esecutività, la revocazione della sentenza. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 3409 del 3 aprile 2023, ha rigettato il ricorso per revocazione, tuttavia accogliendo quello presentato dal Bombardieri per l’esatta esecuzione del giudicato, conseguentemente ordinando al Csm di provvedere a una nuova comparazione. L’Organo di governo autonomo ha, inoltre, adito le Sezioni Unite, onde chiedere l’annullamento della sentenza numero 954/23 per eccesso di giurisdizione. Questo giudizio è allo stato pendente, perdurando in ogni caso gli effetti del giudicato amministrativo (come da ultimo precisato con la sentenza n. 3409/23), in ragione del rigetto della cautela. (redazione@corrierecal.it)
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