CATANZARO È cessata la materia del contendere tra l’attuale consigliere regionale in quota Lega, Pietro Molinaro, e l’attuale deputata Simona Loizzo nel giudizio di appello promosso dal primo per la ineleggibilità della seconda e ciò a seguito della opzione fatta dalla onorevole Loizzo per la carica di deputato. Lo ha sentenziato la Corte d’Appello di Catanzaro con odierna decisione che, comunque, entrando nel merito della vicenda contenziosa ha affermato che se fosse proseguito il giudizio «l’appellante Molinaro sarebbe stato totalmente soccombente nel merito con conseguente condanna al pagamento in favore di Simona Loizzo delle spese del presente grado». La Corte, accogliendo la tesi difensiva della Loizzo sostenuta dall’avvocato Alfredo Guatieri unitamente all’avvocato Mauro Magnelli, ha sostenuto che l’ineleggibilità riguarda solo ed esclusivamente le figure del direttore generale e dei direttori sanitario e amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e non anche gli altri incarichi anche apicali delle stesse Aziende. La cessata materia del contendere, stante il subentro in consiglio regionale del Molinari, dopo l’opzione per la Camera dei deputati della Loizzo, non ha impedito alla Corte di condannare alle spese di giudizio l’appellante Pietro Molinaro.
Il 24 novembre 2021 Pietro Santo Molinaro agiva dinanzi il Tribunale di Catanzaro al fine di far dichiarare l’avvenuta decadenza dalla carica di consigliere regionale di Catanzaro Loizzo Simona e per il conseguente accertamento del suo diritto di subentro in surroga nella medesima carica quale primo dei non eletti nella lista “Lega Salvini Calabria”.
Per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021 Simona Loizzo aveva conseguito il maggior numero di voti, mentre Molinaro era risultato il primo candidato della lista dei non eletti.
Nel ricorso Molinaro sottolineava che la Loizzo era stata nominata e confermata quale direttore del dipartimento chirurgico polispecialistico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara”. Questo incarico rientrante nelle ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge. Per questo motivo la Loizzo aveva presentato richiesta di collocamento in aspettativa per motivi elettorali solo il 30 agosto 2021, richiesta non accompagnata però dall’effettiva cessazione delle funzioni ed inoltrata appena quattro giorni prima del giorno della presentazione della propria candidatura, avvenuta il 3 settembre 2021; entro tale data non era intervenuto il richiesto provvedimento di collocamento in aspettativa da parte dell’Azienda Ospedaliera, la quale aveva disposto in tal senso solo in data 9 settembre 2021 con deliberazione del Commissario straordinario, e dunque già nel pieno della campagna elettorale; pertanto – evidenzia Molinaro nel ricorso –, la Loizzo aveva potuto iniziare la propria campagna elettorale quando ancora si trovava de facto e de iure nel pieno della propria carica direttoriale presso l’Azienda Ospedaliera.
Tra le parti è cessata la materia del contendere per effetto del fatto sopravvenuto rappresentato dalle dimissioni di Simona Loizzo dalla carica di consigliere regionale (perché entrata in Parlamento) e del subentro di Molinaro nella carica quale primo dei non eletti.
La Corte è intervenuta, dunque, sulle spese di lite, dando sostanzialmente ragione a Simona Loizzo affermando anche che «l’appello di Molinaro ove delibato nel merito sarebbe stato rigettato» perché l’ineleggibilità riguarda solo ed esclusivamente le figure del direttore generale e dei direttori sanitario e amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e non anche gli altri incarichi anche apicali delle stesse Aziende.
«Tanto comporta che l’appellante sarebbe stato totalmente soccombente nel merito con conseguente condanna al pagamento in favore di Loizzo Simona delle spese del presente grado».
Pertanto il Molinaro è stato condannato al pagamento delle spese processuali. (a.truzzolillo@corrierecal.it)
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