COSENZA Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale (Mariarosaria Migliarino Presidente; Barbara Elia a latere; Rita Bosco Giudice a latere) ha disposto l’annullamento del’ordinanza impugnata nei confronti di Francesco Iantorno detto “Tarzanicchio” coinvolto nel processo scaturito dall’operazione “Reset“, coordinata dalla Dda di Catanzaro.
E’ stata depositata la motivazione con la quale i giudici hanno deciso di accogliere il ricorso presentato dal legale dell’imputato, l’avvocato Francesco Boccia. Il 2 agosto del 2022, Iantorno, era stato destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere perché ritenuto appartenente ad una associazione criminale ‘ndranghetistica operante a Cosenza e comuni limitrofi: Rende, Raggiano Gravina. Un sodalizio – sempre secondo l’accusa – articolato in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da Francesco Patitucci. Secondo chi indaga, “Tarzanicchio” avrebbe ricoperto specifici ruoli nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti e «si mette a disposizione per eseguire ogni altra azione delittuosa
per rafforzare l’operatività dell’associazione». Da quanto emerso, Iantorno avrebbe operato a stretto contatto con Tonino e Roberto Presta. Inoltre sarebbe referente del clan per la zona di San Lorenzo del Vallo e di Spezzano Albanese, «occupandosi di versare al clan i proventi illeciti provenienti dalle attività illecite di quella zona e svolgendo il compito di informare direttamente i vertici del clan di ogni anomalia registrata nella zona di competenza criminale».
Nel corso di un interrogatorio, il pentito Roberto Presta ha riferito della vicinanza di Iantorno al clan Presta, «per il quale distribuiva la droga agli spacciatori e riscuoteva il denaro da riversare nelle casse del clan». E’ sempre il collaboratore di giustizia, a riferire nell’interrogatorio del 25 marzo 2021, che “Tarzanicchio” «era un pusher» che si riforniva da altri soggetti. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che «l’elemento che caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che, nell’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull’imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali».
Secondo i giudici, “Tarzanicchio” «figura come gestore dell’attività di spaccio» ma «non vi è, allo stato degli atti, alcun elemento dal quale inferire che egli sia anche componente dell’associazione confederata di ‘ndrangheta riconducibile a Patitucci, quale partecipe del gruppo Presta». (redazione@corrierecal.it)
x
x