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Il bilancio della Regione e la perdurante “zavorra” del contenzioso: i rischi legali valgono oltre 177 milioni

I dati del Rendiconto 2022: rispetto all’anno precedente il fondo ha visto un aumento del 7%. Il “nodo” delle vertenze legate al commissario per l’ambiente

Pubblicato il: 21/06/2023 – 6:44
Il bilancio della Regione e la perdurante “zavorra” del contenzioso: i rischi legali valgono oltre 177 milioni

CATANZARO Una “zavorra” che pesa in modo sempre consistente sulle casse della Regione: storicamente il contenzioso rappresenta una delle principali criticità nella gestione economica e finanziaria della Cittadella e anche il Rendiconto per l’esercizio 2022, approvato dalla Giunta e ora all’esame del Consiglio regionale, lo ribadisce considerando che il fondo rischi legali ha toccato quota 177 milioni di valore, con un aumento del 7,3 per cento rispetto all’esercizio del 2021.

Il capitolo del Rendiconto 2022

Nel documento contabile infatti si specifica che «gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali sono stati implementati per tenere conto sia delle evoluzioni del contenzioso formatosi negli anni dal 2015 al 2022, sia della ricostruzione effettuata dall’Avvocatura regionale su tutto il contenzioso pendente, nonché della annuale ricognizione che gli avvocati e la struttura amministrativa pongono in essere in sede di chiusura dell’esercizio. Infatti, anche quest’anno, l’Avvocatura ha aggiornato l’elenco del contenzioso regionale, espungendo dallo stesso le vertenze ormai concluse con esito positivo, segnalando quelle concluse con esito negativo che daranno luogo all’utilizzo delle risorse accantonate nel corso degli anni e rivedendo la tipologia di rischio connesso ai contenziosi ancora in corso, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali recenti. Per come è emerso dalla relazione predisposta dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale – si legge nella relazione all’ultimo Rendiconto della Regione –  il valore complessivo del fondo determinato a chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2022, rivisitato anche alla luce delle indicazioni formulate dalla Magistratura contabile in occasione dei diversi Giudizi di parifica del Rendiconto generale, è stato complessivamente determinato in euro 177.568.879,29, con un incremento, rispetto al valore dell’anno 2021 di oltre il 7,3%».

I criteri per quantificare il fondo

Il Rendiconto illustra poi «le modalità e i criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione dell’accantonamento, per come indicati dall’Avvocatura». Nel dettaglio: «a) è stato aggiornato il grado dei giudizi pendenti con riferimento alla proposizione di eventuali ricorsi in appello o per Cassazione. Si è proceduto alla implementazione dei contenziosi con l’indicazione delle sentenze emesse nell’anno 2022; b) è stato rivisto il valore delle cause sulla base di quanto indicato nella documentazione in possesso; c) è stata rappresentata l’esclusione dal Fondo rischi delle vertenze, qualora nelle more del giudizio, le parti siano state soddisfatte mediante esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi (e le somme abbiano già trovato idonea copertura), ovvero attraverso liquidazioni o pagamenti eseguiti in via amministrativa dai pertinenti uffici regionali. In tali ipotesi, negli elenchi, è stata inserita la dizione “non necessita accantonamento” in quanto, nel caso di esito positivo della vertenza, la Regione potrà agire per la restituzione delle somme pagate o escusse coattivamente in corso causa, mentre, in caso di soccombenza non subirà esborsi (poiché la parte è stata già soddisfatta); la natura del contenzioso non generi esborsi, in quanto afferente, ad esempio, ad insinuazioni a passivo fallimentare, a vertenze davanti alla Corte dei conti per questioni pensionistiche e per ricorrere contro la decisione di recupero coattivo di somme, etc; afferisca a vertenze del Consiglio regionale presso il cui bilancio sono allocate specifiche somme; – esista alta possibilità di non soccombenza in base alla costante giurisprudenza e alle vittorie riportate nelle medesime questioni; afferisca a somme da ricevere (ordinanza ingiunzione, tributi, etc.); riguardi vertenze a fronte delle quali esistono specifici stanziamenti di fondi in bilancio, quali quelli relativi ad accantonamenti del Por, o al Fondo sanitario regionale, etc.; esistano ulteriori capitoli destinati a fare fronte ad esborsi connessi a contenziosi regionali (capitoli di spesa per spese legali, fondi su cui sono allocate le risorse per fare fronte a debiti fuori bilancio a copertura di sentenze, fondi necessari a garantire la copertura finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento riguardanti oneri da contenzioso, spese di registrazione, etc.) e istituiti per fare fronte all’innumerevole contenzioso di una amministrazione regionale e all’alea che contraddistingue l’insorgere delle spese derivanti dai contenziosi, anche seriali e di esigui importi, e/o le spese di giustizia (oltre quelle per la registrazione delle sentenze) che non consentono all’Avvocatura di potere prevedere l’importo delle singole spese che potrà originarsi da ciascuna causa; d) è stato aggiornato il grado di rischio di soccombenza delle vertenze (alto, medio, basso, bassissimo, remoto, etc.) che possono dare luogo ad esborso da parte della Regione, in base all’esito registrato nei precedenti gradi di giudizio, alle liquidazioni parziali, agli orientamenti giurisprudenziali e alla validità delle ragioni delle parti, alla temerarietà della causa, etc.; e) è stato valorizzato il contenzioso relativo al servizio idropotabile somministrato sino all’anno 2004, per come indicato dalla Magistratura contabile, prevedendo accantonamenti per i Comuni che hanno instaurato vertenze o contestato l’entità del credito regionale mediamente pari al 20% o al 50% per gli enti in dissesto». A seguito di tale operazione, nel Rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 – annota ancora il documento – sono presenti accantonamenti complessivamente pari ad euro 33.640.110,12 (di cui oltre 3,5 milioni di euro relativi a mere contestazioni ed oltre 30,1 milioni di euro afferenti a specifiche vertenze ancora in essere); f) è stato tenuto conto dell’entità dell’utilizzo del “Fondo rischi” pari, nell’anno 2022 a circa 16,37 milioni di euro; g) in via prudenziale e ai soli fini degli equilibri di bilancio di breve periodo, è stato implementato l’accantonamento di risorse a fronte delle vertenze riguardanti la gestione del “Commissario delegato per l’emergenza ambientale”, sebbene in bilancio siano presenti specifici stanziamenti (anche tra le quote vincolate del risultato di amministrazione), i Comuni debbano ancora versare oltre 35 milioni di euro e la Regione avanzi costantemente richiesta “di manleva”; h) è stato tenuto conto dei tempi della giustizia, prevedendo accantonamenti che siano coerenti con la tempistica di risoluzione delle controversie senza gravare il bilancio regionale con accantonamenti di risorse che verranno eventualmente utilizzate in esercizi molto lontani nel tempo; i) è stato espunto dal fondo la somma connessa alla vertenza avente ad oggetto le somme dovute dalla Stato a fronte dei lavori per la “Diga dell’Esaro” in quanto, in aderenza alle indicazioni formulate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, il valore del residuo vantato nei confronti dello Stato, è stato accantonato nel Fondo crediti di dubbia esigibilità». In relazione al “valore della causa” nel Rendiconto si precisa che «occorre ribadire quanto sempre riportato nelle relazioni inviate dai Coordinatori dell’Avvocatura regionale, ovvero che, l’analisi dello stato del contenzioso regionale, fondata sulla mera informazione statistica di tale importo, potrebbe essere foriera di inesatte valutazioni. Infatti, appare evidente che l’indicazione del valore di vertenze per cui la Regione deve ricevere somme (ordinanze, ingiunzioni e restituzione di somme già erogate) è fuorviante ove tale dato venga complessivamente sommato anche a quello delle vertenze cui è connesso un rischio di soccombenza. Anche in questo ultimo caso, poi, di sovente, le richieste delle controparti sono ben maggiori rispetto al reale valore della controversia, sicché la mera compilazione di un campo numerico, laddove non abbinata alla reale conoscenza della fattispecie, rischia di fornire informazioni distorte». (c. a.)

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