CATANZARO Lo scontro giuridico sulla fusione del Pugliese-Ciaccio e della Mater Domini entra nel vivo. L’avvocatura di Stato si è costituita nei due procedimenti instaurati dinanzi al Tar Calabria tesi ad annullare il decreto del commissario ad Acta che approva il protocollo tra Regione Calabria e Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e rende efficace la fusione tra le due Aziende catanzaresi. È la stessa Avvocatura ad annunciare la costituzione nell’interesse del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, dell’Università degli Studi Magna Grӕcia di Catanzaro e delle altre Amministrazioni statali.
Si tratta dell’istanza per l’annullamento del D.C.A. 15 marzo 2023 n. 83 sollevata davanti ai giudici amministrativi catanzaresi dalla Cisl Federazione Medici Calabria e Federazione territoriale Medici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nonché da alcuni medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio.
Secondo quanto riportato in una nota, l’Avvocatura dello Stato ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Cisl, per evidente conflitto con gli interessi di una parte della categoria rappresentata per statuto, ossia con i medici ospedalieri dipendenti dalla ex A.O.U. Mater Domini, in quanto il sindacato ricorrente sostiene l’inesistenza di tale Azienda per mancato riconoscimento statale.
Infatti, si legge nella nota «ove la tesi dell’inesistenza sostenuta dalla Cisl venisse accolta dal Tribunale amministrativo, ne conseguirebbe la nullità dei contratti di lavoro stipulati dai medici dipendenti dell’ex A.O.U. Mater Domini, in quanto intercorsi con Ente inesistente, con conseguente obbligo per la Pubblica Amministrazione di dichiararne cessata l‘efficacia».
«Tale esito – evidenzia l’Avvocatura dello Stato – che sarebbe inevitabile ove si seguisse la tesi del sindacato ricorrente, confligge chiaramente con gli interessi dei medici dipendenti dell’ex AOU Mater Domini – anch’essi iscritti e comunque statutariamente rappresentati dal medesimo sindacato ricorrente – che finirebbero per perdere la posizione lavorativa».
L’Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito dinanzi al Tribunale amministrativo la carenza di legittimazione del sindacato ricorrente, spettando tale legittimazione solo alla Confederazione di appartenenza, organo alla quale compete statutariamente la rappresentanza in materia di politica regionale, anche al fine di evitare contrasti con gli interessi di altre Federazioni aderenti, ossia, nel caso di specie, la Federazione Università della medesima Cisl.
x
x