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la sentenza

Non riconosce a un ingegnere l’inquadramento superiore, Eni condannata in Appello

Il tecnico, già vincitore in un caso di demansionamento, ottiene una nuova sentenza favorevole contro il colosso energetico

Pubblicato il: 20/07/2023 – 10:47
Non riconosce a un ingegnere l’inquadramento superiore, Eni condannata in Appello

CATANZARO L’ingegnere A. S. ha diritto all’inquadramento nel livello “quadro1” e al riconoscimento delle differenze retributive legate al suo demansionamento. È la seconda parte di una storia che vi abbiamo raccontato qualche mese fa e che ha visto – questa volta per un ricorso presentato davanti alla Corte d’Appello – il tecnico (difeso dall’avvocato Giulietta Catalano) contrapposto a Eni. La prima parte della storia si è conclusa con la condanna di Eni per straining (una fattispecie più tenue rispetto al mobbing) per l’adozione di condizioni lavorative “stressogene” nei confronti del lavoratore. In quel procedimento imbastito davanti al Tribunale di Crotone è emerso che «la dequalificazione professionale subita dall’ingegnere S., lungi dall’aver trovato giustificazione in processi di riorganizzazione aziendale (…) ha avuto un’intensità tale da essere stata intercettata da tutti i colleghi di lavoro e, all’esito dell’espletata Ctu medico-legale, è stata ritenuta causalmente ricollegabile alla condizione di stress e di frustrazione personale e professionale» del ricorrente. 

La rimozione dopo il ricorso

La seconda vicenda, che ha portato A. S. e la società davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro per il riconoscimento di un inquadramento superiore, si incrocia con la prima in un passaggio chiave. L’ingegnere, infatti, evidenza davanti ai giudici di secondo grado che «a seguito dell’instaurazione del giudizio (di primo grado, ndr) la società datrice di lavoro lo aveva rimosso dal suo ruolo di “Responsabile di Produzione” e, pur attribuendogli mansioni di “specialista controllo impianti” di cui alla categoria II del Ccnl lo aveva esautorato di fatto da ogni mansione e costretto a uno stato di totale inoperosità» e «che a seguito di ciò aveva proposto ulteriore giudizio per mobbing», cioè il contenzioso che si è concluso con la condanna di Eni per straining. In soldoni, secondo l’ingegnere S., una volta avanzata la richiesta di veder soddisfatti i propri diritti, l’azienda avrebbe reagito relegandolo all’inoperosità e “costringendolo” alla successiva causa per mobbing. 

Il contratto e le testimonianze

Il ragionamento dei giudici si snoda poi su questioni tecniche e ribalta l’esito del primo grado di giudizio. In effetti, il tecnico viene assunto il 30 maggio 2013 «con iniziale inserimento nell’unità Prig con mansioni di Responsabile Produzione» e «nell’organigramma è riportato come responsabile produzione Prig, insieme agli altri 4 responsabili delle altre unità (risorse umane, Amministrazione e Controllo, Attività tecniche, Sicurezza Salute ed Ambiente), che sono tutti quadri (circostanza pacifica)». 
Ci sono, poi, le dichiarazioni dei testi. Come il responsabile amministrazione e controllo dal 2011 al 2015 che «ha dichiarato che S. è stato responsabile della produzione e che ha svolto mansioni 11 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che venivano assegnati direttamente dal Presidente ed Amministratore Delegato della società mediante la definizione e la pianificazione di attività tendenti al conseguimento dei predetti obiettivi». Oltretutto «esisteva la figura dell’operator manager, dipendente di Eni, competente per il distretto Sud-Italia, il quale si interfacciava con l’ingegnere per definire e pianificare le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati». Tra le varie mansioni, secondo il collega, A. S. «aveva quella responsabilità del coordinamento della manutenzione gestita da un suo sottoposto» e «aveva un budget a disposizione con il quale faceva fronte ai costi necessari allo svolgimento dell’attività di esercizio, manutenzione e mantenimento dell’impianto relative al settore di cui era responsabile; il budget era approvato dal Presidente, previa valutazione da parte dell’operator manager». Un altro teste, ispettore del Minisero Sviluppo Economico per l’attività ispettiva sulla ricerca e produzione idrocarburi per l’Italia Meridionale, ha dichiarato «che A. S. era il direttore dei lavori delle concessioni facenti capo all’area crotonese da settembre 2012 a luglio 2014 e che ogni qualvolta faceva le ispezioni riconducibili alle concessioni di Ionica Gas, si interfacciava con S., in qualità di responsabile di produzione».  
Per il terzo testimone le cui dichiarazioni sono riportate nella sentenza, «il ricorrente si occupava della pianificazione e definizione delle attività operative relative all’esercizio di impianti produttivi. (…) Ne sono a conoscenza perché ero direttamente alle dipendenze del direttore responsabile, all’epoca il ricorrente. Come capo squadra produzione off-shore, preciso che mi interfacciavo con il supervisore ma in caso di assenza dello stesso mi è capitato di rivolgermi direttamente al ricorrente in qualità di direttore responsabile». Un compendio probatorio che, per i giudici, è chiarissimo. «Proprio l’assegnazione dell’incarico di responsabile della produzione (i cui compiti vengono riportati in ricorso, richiamando anche il contenuto dei documenti non contestati dalla società) fanno rientrare la posizione del ricorrente nel livello Quadro: e invero a decorrere dal 30.5.2013, per effetto dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Ionica Gas, l’ingegnere continuava a espletare le mansioni di responsabile di produzione con ratifica di tutti i poteri attribuitigli precedentemente nel periodo in cui era stato comandato presso la stessa Ionica Gas; le deposizioni confermano lo svolgimento di mansioni caratterizzate da ampia autonomia gestionale e di spesa per la manutenzione degli impianti del sito h24 e per il controllo sulla sicurezza e dalla sottoposizione diretta al vertice societario (Presidente e Amministratore delegato)». (redazione@corrierecal.it)

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