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Interdittiva antimafia sospesa a un’impresa del Nord. «I rapporti di parentela con soggetti vicini ai clan non valgono»

Il verdetto del Consiglio di Stato sulla decisione del Prefetto di Crotone di negare all’azienda l’iscrizione alla “white list”

Pubblicato il: 01/09/2023 – 11:46
Interdittiva antimafia sospesa a un’impresa del Nord. «I rapporti di parentela con soggetti vicini ai clan non valgono»

CROTONE Il Consiglio di Stato ha sospeso un’interdittiva antimafia con cui il Prefetto di Crotone (nel febbraio 2023) aveva negato ad un’impresa di iscriversi nella “white list” per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze da parte della pubblica amministrazione.
In esito all’udienza del 31 agosto, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Gaetano Liperoti, evidenziando che la decisione prefettizia si fondava su dati «privi dei requisiti di specificità e concretezza che devono assistere una plausibile prognosi interdittiva».
Nello specifico, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa (Sezione Terza) ha ribadito il principio che i soli rapporti di parentela con soggetti controindicati non sono sufficienti a far ritenere possibile il condizionamento, neppure se assimilati al dato territoriale che l’impresa abbia una sede locale in provincia di Reggio Emilia, in un territorio sottoposto al raggio operativo della consorteria criminale.
Il Consiglio di Stato ha così riaffermato che le interdittive antimafia, per quanto basate su una valutazione probabilistica, devono essere fondate su elementi precisi e concordanti, ribadendo che i semplici rapporti di parentela o il contesto territoriale di operatività sono dati neutri.
«Le interdittive – commenta l’avvocato Liperoti – sono efficaci strumenti di prevenzione antimafia, assicurando la massima anticipazione della tutela nell’obiettivo di garantire l’impenetrabilità dell’amministrazione pubblica. Proprio per questo, la loro adozione dev’essere presidiata dalla valutazione di specifiche condotte dei destinatari, non potendo essere sufficiente il binomio territoriale Calabria/Emilia Romagna per dedurre la possibilità del condizionamento».

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