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Il “Decreto Sud” prevede l’istituzione della Zes unica per il Mezzogiorno

Ecco la bozza del decreto. La Zona economica speciale comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

Pubblicato il: 05/09/2023 – 15:15
Il “Decreto Sud” prevede l’istituzione della Zes unica per il Mezzogiorno

CATANZARO Disco verde all’istituzione di una unica Zona economica speciale. E’ quanto previsto in una bozza del “Decreto Sud” che il governo si appresta ad approvare in tempi brevi, forse già nel mese di settembre. Per Zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. Come si legge nella bozza «dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, di seguito denominata «Zes» o «Zes Unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna».

La “nuova” Zes

«Nella Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia Zes, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno, e dai Presidenti delle regioni», si legge ancora. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

La Struttura di missione Zes

Alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr è affidata la “Struttura di missione per la Zes”, che ha una durata triennale, prorogabile comunque non oltre 31 dicembre 2034. Nel Decreto Sud vengono indicati i compiti della Struttura che deve assicurare sulla base degli orientamenti della Cabina di Regia Zes, supporto all’Autorità politica delegata in materia di Zona economica speciale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano Strategico. Alla stessa struttura spetta il coordinamento della segreteria tecnica della Cabina di regia Zes.

Il credito di imposta

A decorrere dal primo gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, «è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. «Sono agevolabili gli investimenti, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato». Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

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