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«La circolazione dei veicoli storici non subisce le limitazioni previste per i mezzi inquinanti»

Decisione del Tar del lazio che dà ragione all’Automotoclub Storico Italiano. La soddisfazione dell’avvocato Chiappetta

Pubblicato il: 19/10/2023 – 18:36
«La circolazione dei veicoli storici non subisce le limitazioni previste per i mezzi inquinanti»

COSENZA «I veicoli storici non sono assoggettabili alle comuni restrizioni che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare per la protezione della qualità dell’aria, nemmeno nei centri urbani più affollati. Lo ha sancito il Tar per il Lazio che ha accolto i ricorsi proposti contro i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli storici nel territorio del Lazio e della Città di Roma». Lo riporta una nota stampa. «La tutela . prosegue la nota –  è stata promossa dall’Automotoclub Storico Italiano in persona del suo presidente, Alberto Scuro, insieme a tutti gli altri enti preposti alla tenuta dei Registri di iscrizione dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, con la difesa dell’avvocato Andrea Chiappetta. L’Asi era insorta avverso i provvedimenti della Regione Lazio che introducevano nell’atto di aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria adottato il 5 ottobre 2022 norme comportanti divieti stringenti al movimento dei mezzi ritenuti più inquinanti nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti presenti nel territorio regionale e misure ancora più restrittive per quelli circolanti nell’area di Roma capitale, senza prevedere adeguata valutazione per la posizione dei veicoli di interesse storico che venivano indistintamente trascinati nel blocco. La controversia si estendeva quando, in applicazione delle linee regionali, anche la Giunta capitolina di Roma e ripetute ordinanze del Sindaco di Roma capitale adottavano misure che non prevedevano adeguate esenzioni per i veicoli di interesse storico e collezionistico dai divieti alla circolazione imposti ai mezzi più inquinanti: nei diversi ricorsi davanti al Tribunale amministrativo del Lazio la platea dei soggetti interessati si ampliava poichè al fianco delle Amministrazioni resistenti si schieravano alcune associazioni fra cui il Codacons, mentre i Registri nazionali ed i singoli club invocavano la rimozione delle misure limitative in ogni sede cautelare e di merito. Alla querelle ha posto fine la decisione depositata il 18 ottobre dalla Quinta Sezione del Tar per il Lazio che, aderendo all’indirizzo tracciato dal Consiglio di Stato espresso anche in altro contenzioso precedentemente promosso dall’ASI contro il Comune di Torino, ha giudicato illegittimi i provvedimenti, affetti da irragionevolezza, ed accolto i ricorsi. In particolare dirimente è risultata la mancata considerazione della specificità che la legge riconosce ai veicoli storici mediante l’istituzione degli enti certificatori preposti proprio all’accertamento della storicità dei veicoli e del certificato di rilevanza storica quale unico meccanismo riconosciuto dall’ordinamento nazionale per l’inclusione di un mezzo nella categoria. Le amministrazioni – spiega la pronuncia – avrebbero dovuto procedere mediante una valutazione comparativa e bilanciata di interessi egualmente protetti dalla Costituzione e dalla normativa eurounitaria, contemperando le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle, di pari dignità costituzionale, di tutela del patrimonio culturale a cui il collezionismo storico si ascrive a pieno titolo, svolgendo il ruolo della conservazione nel tempo di mirabili opere dell’ingegno e della tecnica.  D’altra parte neppure risulta sostenibile una effettiva incidenza della movimentazione dei mezzi storici – di numero esiguo rispetto al parco circolante e di utilizzo sporadico e non quotidiano – rispetto all’inquinamento ambientale dei centri urbani. I principi espressi dal Tribunale regionale del Lazio – ha commentato l’Avvocato cosentino Andrea Chiappetta, difensore dell’Asi e degli altri Registri – potranno ora costituire un paradigma per tutte le amministrazioni che si troveranno a dover intervenire nella programmazione e nell’attuazione dei piani di protezione ambientale, chiamate a fare corretta applicazione di tutti i valori costituzionali coinvolti».

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