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La decisione

Processo “Eureka”, la Cassazione pone dubbi sull’uso delle chat per le intercettazioni

La sesta sezione rimette il caso al Riesame di Reggio. Annullata la prova a carico di un cittadino albanese arrestato per narcotraffico

Pubblicato il: 26/10/2023 – 19:42
Processo “Eureka”, la Cassazione pone dubbi sull’uso delle chat per le intercettazioni

REGGIO CALABRIA Va (ri)discussa la questione dell’utilizzabilità delle chat SkyECC nel processo Eureka . È quanto stabilito dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza emessa il 26 ottobre 2023, all’esito dell’udienza svolta il l9 ottobre 2023, ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Antonio Comberiati del foro di Bologna e Francesco Catanzaro del foro di Catanzaro, disponendo l’annullamento con rinvio, per un nuovo esame, del provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

La vicenda

K.I., cittadino albanese, era stato tratto in arresto lo scorso giugno nell’ambito dell’inchiesta “Eureka”, condotta dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. perché accusato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale e plurimi episodi di importazione di ingenti quantitativi di droga.
Le prove a suo carico erano costitute dalla messaggistica chat intrattenuta sulla piattaforma SkyECC ed acquisita dalla Francia da parte della Procura di Reggio Calabria mediante ordine europeo d’indagine.
Con un unico motivo di ricorso gli avvocati Comberiati e Catanzaro ne hanno, quindi, eccepito l’inutilizzabilità processuale, lamentando, in modo particolare, l’incompatibilità tra normativa nazionale e diritto comunitario e sostenendo la consequenziale necessità di riconoscere il primato del secondo sulla prima in una materia, quella delle comunicazioni elettroniche, tesa a bilanciare il delicatissimo equilibrio tra l’esigenza di contrastare le più gravi forme di criminalità e la tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso, per cui, dopo il deposito della motivazione della sentenza, la questione sarà nuovamente affrontata dinanzi al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria

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