ROMA L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’art. 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, nei confronti del Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi , per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. Il procedimento deve concludersi entro il 15 febbraio 2024. Il procedimento riguarda la possibile violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi del sottosegretario che, in base alla Legge 20 luglio 2004, n.215, non può «esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti».
Sgarbi, a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ha diritto di presentare memorie scritte e documenti e accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Conflitto di Interessi dell’Autorità.
In base alle “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, «al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell’azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate».
Dalle prime evidenze, si legge nel provvedimento dell’Antitrust, «emergono elementi dai quali si evince che le attività sopra richiamate siano state effettivamente prestate» e «che le attività oggetto di segnalazione, se confermate, sono convenute con la carica di governo, nonché svolte in maniera né marginale, né occasionale, potendo porsi in contrasto con la norma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 20 luglio 2004, n. 215». L’Agcm ritiene «pertanto sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione».
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