COSENZA Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta ha accolto le tesi difensive dell’avvocato. Oreste Morcavallo e messo la parola “fine” alla vertenza tra l’edicola “Permesso” ed il Comune di Cosenza, definendo l’annullamento della revoca della concessione e della rimozione e condannando alle spese il Comune.
La società è titolare di una rivendita di giornali, riviste ed affini, la più antica della Città di Cosenza, per avere iniziato l’attività sin dal 1930. La sede era dapprima ubicata sulla centralissima Corso Mazzini di Cosenza, dov’è rimasta per 80 anni e, costretta, poi, a spostarsi, per lavori di ristrutturazione comunale, in Via Caloprese. L’attività è sempre stata aperta. Con istanza, pervenuta al Comune, il titolare dell’edicola richiedeva il rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico. Con una ordinanza il Comune di Cosenza disponeva invece la revoca della concessione di suolo pubblico e la rimozione immediata del box su via Caloprese. Contro il provvedimento è stato proposto ricorso, rigettato dal Tar. Contro la sentenza, ha proposto appello, il titolare dell’edicola difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo. Il Consiglio di Stato prima ha sospeso l’efficacia del provvedimento e poi – con la sentenza pronunciata il 16 novembre 2023 – ha accolto definitivamente il ricorso, ritenendo la concessione efficace e valida, quindi non revocabile. Di conseguenza l’illegittimità del provvedimento comunale e la condanna alle spese del Comune. L’edicola potrà continuare la propria attività. L’avvocato Oreste Morcavallo si dichiara soddisfatto per l’esito della vicenda «giunta positivamente a conclusione e per i principi sanciti in tema di revoca, applicabili a tutti i procedimenti amministrativi delle amministrazioni».
L’avvocatura comunale, «per amore di verità e a beneficio dell’opinione pubblica», precisa che «la sentenza di cui in oggetto non pone in alcun modo in discussione la facoltà dell’amministrazione comunale di procedere alla revoca della concessione de qua bensì, più semplicemente, rileva la violazione del principio del “contraddittorio procedimentale”, nell’adozione del provvedimento impugnato. Per cui, ogni successivo provvedimento che si riterrà opportuno adottare dovrà tenere conto di questo imprescindibile dato formale dato dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, nei termini di legge. La decisione si limita, quindi, ad una censura di carattere formale sul procedimento amministrativo seguito dal Comune, avendo ritenuto il giudice amministrativo l’applicabilità d’ufficio della normativa emergenziale sul Covid-19 anche alle concessioni temporanee, quale quella, appunto, di cui è titolare l’edicola “Permesso”. Di fatto, quindi, è stata fatta slittare la sua scadenza, per effetto della proroga ex lege, alla data indicata dallo stesso Consiglio di Stato».
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