CATANZARO Una docente, seppure precaria, ha diritto all’erogazione dei 500 euro previsti dalla Carta elettronica del docente. È quanto ha stabilito un giudice del Tribunale di Catanzaro che ha, di fatto, condannato il Ministro dell’Istruzione al pagamento della somma prevista e 1.500 euro per le spese. È la storia di una docente di Lamezia Terme che si è rivolta al Tribunale di Catanzaro, con il supporto degli avvocati Elisabetta Sacco e Giuseppe Barone. La docente, infatti, ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, con contratto annuale a tempo determinato per l’anno 2021/2022 ma le erano stati negati i 500 euro previsti dalla Carta, vincolata all’acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse diffidato l’amministrazione a riconoscerle quanto dovuto.
Secondo il giudice del lavoro Francesco Aragona, però, alla donna e nel caso concreto «va riconosciuto il diritto alla fruizione della carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022» atteso che la medesima ha «prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, con contratto di lavoro individuale a tempo determinato, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, avente decorrenza dal 13 settembre 2021 e cessazione 30.06.2022». Secondo le motivazioni del giudice, inoltre, «è evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’anno scolastico non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura» che ravvisa allo stesso tempo «la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo». «Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio» scrive ancora il giudice «ciò significa che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico». «Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione» scrive ancora il giudice e tale nesso se, per i docenti di ruolo, «giustifica l’estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l’effetto estintivo non all’ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico». Secondo il giudice, inoltre, se il docente precario che ha maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, «permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo». Ed è per queste ragioni, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la docente lametina rientra tra i destinatari della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. (g.curcio@corrierecal.it)
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