CATANZARO Quella “combattuta” in Veneto è stata una battaglia strenue, a sostegno del fine vita. Il Consiglio Regionale Veneto ha votato, hanno vinto i no, nonostante il parere favorevole del presidente della Regione, Luca Zaia. Per molti «è stata un’occasione persa», non per Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Se una persona invia la richiesta per l’aiuto medico assistito alla morte volontaria, «ha diritto che la sua richiesta venga presa in esame e che le si fornisca una risposta. Se fosse passata la nostra legge avremmo dei tempi e delle procedure certe affinché questa risposta venga fornita», sostiene Cappato.
In Calabria c’è una sola proposta di legge per la regolamentazione del fine vita e non è mai stata discussa. E’ stata presentata dai consiglieri regionali del Pd, primo firmatario il capogruppo Domenico Bevacqua, seguito dai consiglieri dem Ernesto Alecci, Francesco Antonio Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti. La proposta di legge, numero 77 della XII Legislatura regionale disciplina «l’assistenza sanitaria per i malati terminali e per potere assicurare loro, ove non vi siano altre possibilità, una morte serena», sulla scorta della proposta di legge presentata, al Consiglio regionale della Puglia. Da quel momento non c’è stata nessuna altra occasione di discussione e il testo, composto da sette articoli. «Riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela
della salute – si legge nel testo – emerge l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza rinveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (art. 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una “nuova prestazione” assistenziale a
carico del servizio sanitario nazionale». «Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Calabria assicurano l’assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico – si legge ancora – la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell’articolo 32, comma
2, della Costituzione». La proposta all’articolo 4 riserva uno spazio agli obiettori di coscienza. «Le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge sono assicurati gratuitamente, nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico». La legge, inoltre, prevede che «le prestazioni e i trattamenti previsti vengano assicurati gratuitamente, nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico». (f.b.)
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