REGGIO CALABRIA Il Consiglio di Stato (quarta sezione) si è definitivamente
pronunciato sul ricorso proposto da Teknoservice S.r.l., contro Ecologia Oggi Spa e sul ricorso proposto dal Comune di Reggio Calabria, contro la medesima Spa. Il Consiglio di Stato ha riunito entrambi i ricorsi e li ha rigettati, condannando le parti appellanti al pagamento delle spese di lite liquidate in 10.000 euro.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una gara a procedura ristretta, per l’affidamento in appalto del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi”, per un valore complessivo di 118.000.000 milioni di euro.
L’Amministrazione ha aggiudicato l’appalto in un unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A presentare le offerte le due società, Teknoservice s.r.l. e Ecologia Oggi s.p.a. Il 20 agosto 2021, l’appalto è stato aggiudicato alla Teknoservice. Una decisione che Ecologia Oggi ha impugnato con ricorso notificato il 22 settembre 2021, dinanzi al Tar. Che il 29 dicembre 2021, «accoglieva il ricorso di Ecologia Oggi e respingeva il ricorso incidentale presentato dalla Teknoservice». La sentenza del tribunale amministrativo regionale, aveva convinto la Teknoservice e il Comune di Reggio a presentare appello al Consiglio di Stato. Che «respingeva gli appelli e confermava la sentenza del Tar con diversa motivazione, in particolare ordinando di procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta della
Tecknoservice».
Secondo il Consiglio di Stato, «non è fondato, in particolare, l’assunto in base al quale Ecologia oggi non avrebbe censurato nel ricorso di primo grado gli aspetti del giudizio di equivalenza. Dall’analisi dei motivi di ricorso formulati da Ecologia Oggi in primo grado
emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, che sono stati
censurati tutti i passaggi logico-motivazionali del giudizio di equivalenza». «Il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante – si legge ancora . conteneva nel suo complesso ragioni di doglianza sufficientemente precise e specifiche su tutti i profili esaminati nel giudizio di equivalenza».
(redazione@corrierecal.it)
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