ROMA Il legislatore regionale non può attribuire autonomamente ad alcuni soggetti la qualifica di agente contabile, in quanto tale potere è di competenza esclusiva statale. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma contenuta in una legge della Regione Calabria (n.22/2007). La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che la disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, «esula dalla competenza del legislatore regionale»: quest’ultimo, secondo i “giudici delle leggi”, «può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega di amministratori e sindaci, ma non può anche attribuire loro la qualifica di agente contabile invadendo così la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’articolo 117 della Costituzione nella materia “giurisdizione e norme processuali” e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto».
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
x
x