CROTONE Eni Rewind contesta le decisioni assunta nella Conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019 e l’avvocato Francesco Pitaro chiede il rispetto dell’atto amministrativo “giuridicamente valido”, che prevede il trasporto fuori dal territorio calabrese dei veleni presenti nell’area industriale della città pitagorica e minaccia “di agire in sede giudiziaria” nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del mancato smaltimento fuori dalla Calabria dei veleni presenti a Crotone . Prende forma uno scontro legale tra Eni Rewind, da una parte e il Partito democratico della provincia di Crotone, il segretario cittadino di Italia viva, Mario Galea, e il responsabile dell’Arci della provincia pitagorica, Filippo Sestito, dall’altra. Il primo atto dello scontro è la diffida che il segretario provinciale del Pd, Leo Barberio, Galea e Sestito avevano fatto notificare, lo scorso 6 maggio, all’Eni, al ministero dell’Ambiente e al Comune e Provincia di Crotone. I tre firmatari della diffida, come riportato in un articolo pubblicato su questo giornale, hanno intimato ad Eni Rewind di procedere immediatamente con le attività di bonifica e trasportare fuori dal territorio calabrese i veleni, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre del 2019. Alla Regione, al Comune di Crotone e alla Provincia, invece, è stato chiesto di dichiararsi contro il proposito dell’Eni di smaltire a Crotone i veleni. La replica di Eni Rewind non si è fatta attendere. A replicare è stato l’amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi, con una nota inviata al segretario provinciale del Pd e ai soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, nella vicenda della bonifica. In maniera dettagliata, Grossi ha contestato ogni richiesta contenuta nella diffida a partire dal fatto che “entro … sette giorni” sarebbero dovuti iniziare “le operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali di Crotone trasferendoli al di fuori della regione”. Secondo Grossi non vi sarebbe stata “una condotta omissiva da parte” della società da lui rappresentata. Sarebbero prive di fondamento le affermazioni dei diffidanti “sia nei fatti sia dal punto di vista tecnico-amministrativo”. “L’obbligo di smaltire i rifiuti fuori dalla Calabria – scrive Grossi – non è maturato a seguito di un confronto tecnico o di un impegno Eni (come sembrerebbe alludere l’autore della diffida”. Non si sarebbe stata assunzione di obbligo in quanto la decisione è stata imposta dalla Regione Calabria, “in assenza di un’istruttoria preventiva sulla effettiva disponibilità di discariche alternative e in contrasto alla normativa europea che prevede lo smaltimento dei rifiuti in prossimità della produzione”. L’imposizione “è stata introdotta nel provvedimento del 2 agosto 2019 (decreto dirigenziale n. 9539), con il quale è stato rilasciato il P.A.U.R.”, uno strumento “necessario per la costruzione in sito dei depositi preliminari funzionali agli scavi del POB Fase 2”. “Il vincolo imposto dalla Regione – scrive Grossi – è poi confluito nel verbale della Conferenza dei servizi del 24 ottobre 2019 ed è stato recepito nel Decreto Ministeriale del 3 marzo 2020 di approvazione del POB Fase 2”. Nella Conferenza dei servizi “Eni Rewind ha documentato la carenza di discariche alternative a quella Sovreco di Crotone sin dal 2017 e successivamente più volte reiterata in incontri e lettere agli Enti Locali e Centrali, anche nei mesi precedenti l’emissione del Decreto del POB Fase 2 a marzo del 2020”. Sempre secondo l’amministratore di Eni Rewind “la discarica Sovreco di Crotone risulta essere l’unica aperta a terzi per rifiuti pericolosi con capacità residua sufficiente a soddisfare i fabbisogni del POB Fase 2”, Cosa che “è desumibile anche dal Rapporto ISPRA sui rifiuti speciali pubblicato a luglio 2023 e dal parere depositato da ISPRA il 30 aprile scorso”. Sempre secondo Grassi il conferimento nella discarica di Columbra “non comporterebbe alcun aggravio di rischio per il territorio, andando a spiazzare rifiuti di analoga tipologia, che diversamente sarebbero comunque conferiti nella discarica di Sovreco da altri siti e da altre Regioni”. “Del tutto priva di fondamento – continua Grossi – è anche l’affermazione secondo la quale vi sarebbe una condotta omissiva da parte della scrivente società” sia perché sarebbe impossibile “avviare gli scavi del POB in costanza del vincolo PAUR)” e “sia perché la diffida non considera i numerosi interventi ambientali avviati e in parte già completati da Eni Rewind, nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi adottati, e che hanno comportato una spesa complessiva ad oggi pari a ca.200 milioni di euro. A questi si aggiungono circa 70 milioni di euro versati a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 2012 sull’azione di responsabilità del danno ambientale, promosso dal Ministero dell’Ambiente verso Enichem quale successore della società Pertusola”. Nel prosieguo Grassi ricorda che Eni è subentrata alla guida delle industrie responsabili dell’inquinamento a Crotone, dopo 60 di attività condotte da altri imprenditori. Viene anche contestata l’affermazione della diffida “…nonostante siano decorsi circa 5 anni dalla detta conferenza di servizi, i pericolosi rifiuti …giacciono ancora all’interno della città di Crotone”. “La Conferenza di Servizi a cui si fa riferimento è quella del 24 ottobre del 2019, ma il decreto del POB Fase 2 è di marzo 2020”. Il POB presentato nel 2017 “prevede che prima dell’avvio degli scavi siano necessariamente realizzati una serie di interventi propedeutici” ed Eni Rewind “tra il 2019 e il 2024 ha eseguito altri interventi ambientali che, pur non propedeutici all’avvio degli scavi, sono previsti dal POB, e in particolare relativi alle sperimentazioni con impianti pilota per le tecnologie ENA e Soil Mixing (agosto 2020-settembre 2023) per ridurre la contaminazione della falda”. In sostanza Eni Rewind ha contestato punto per punto il contenuto della diffida del 6 maggio scorso. Nella controreplica l’avvocato Francesco Pitaro smonta l’impalcatura del ragionamento di Grossi e passa al contrattacco, definendo la nota trasmessa da Eni Rewind “completamente infondata in fatto e in diritto”. Pitaro rileva che “nella nota Eni Rewind si è limitata a dire che l’impegno di Eni Rewind a smaltire fuori regione i rifiuti non è stato assunto autonomamente ma “è stato imposto dalla Regione Calabria”. “Insomma, – evidenzia Pitaro – Eni Rewind ha confermato che sulla stessa grava l’obbligo di smaltimento furori dalla Calabria dei detti rifiuti industriali”. Non cambierebbe la situazione “il fatto che tale obbligo sia stato alla stessa Eni Rewind imposto dalla Regione Calabria e che sia confluito in atti amministrativi pubblici tra cui il verbale della Conferenza dei servizi del 24/10/2019 e il decreto Ministeriale del 3 marzo 2020”. Secondo Pitaro “Trattasi di atti amministrativi che sono giuridicamente validi ed esistenti ed efficaci ed esecutivi e, peraltro, allo stato, inoppugnabili e definitivi, ed a cui Eni Rewind deve dare esecuzione non avendo, ad oggi, assolto l’obbligo di smaltimento rifiuti dalla Calabria negli stessi atti disposto”. “A nulla vale”, secondo Pitaro, “quanto dedotto illogicamente nella detta nota da Eni Rewind, secondo cui “… l’utilizzo della discarica di Sovreco .. non comporterebbe alcun aggravio di rischio per il territorio”. Secondo Pitaro, questo comportamento confermerebbe che “Eni Rewuind vuole continuare a mantenere una condotta omissiva e inadempiente e utilizzare la discarica Sovreco al fine di trattenere in Calabria e a Crotone i detti pericolosi rifiuti”. Non avrebbe valore nemmeno il fatto che “Eni Rewind, avrebbe svolto “numerosi interventi ambientali” e ciò perché gli eventuali interventi ambientali svolti da Eni Rewind non hanno tuttavia contemplato l’esecuzione dell’obbligo, disposto con atti amministrativi definitivi ed inoppugnabili, di smaltire i rifiuti fuori dalla Calabria”. Mentre per quanto riguarda la presunta “condotta omissiva” da parte dell’Eni non ha nessun valore scrivere che “l’inadempienza” “non risale all’anno 2019 ma all’anno 2020 perché il decreto del POB fase 2 “è di marzo 2020”. “Anche ove ciò fosse vero -scrive Pitaro – vi sarebbe comunque che Eni Rewind continua a mantenere la condotta omissiva da ben quattro anni”. Pitaro scrive ancora che: “In buona sostanza, Eni Rewind con la nota de qua ha ammesso che grava sulla stessa l’obbligo di smaltire i rifiuti fuori dalla regione Calabria, per come disposto in atti amministrativi definitivi ed inopponibili, ed ha, inoltre, ammesso di non voler procedere allo smaltimento fuori dalla Calabria dei detti rifiuti rilevando che non vi sono rischi per l’ambiente e la salute. Tutto quanto dedotto da Eni Rewind è inammissibile ed intollerabile e ciò in quanto l’obbligo di smaltimento dei pericolosi rifiuti fuori dalla Calabria deve essere eseguito ed inoltre perché la città di Crotone e la Calabria non vogliono trattenere nel proprio territorio i rifiuti pericolosi industriali che costituiscono veleni per il territorio e per la salute della comunità”. “Si coglie, pertanto, come la risposta di Eni Rewind, che ha ammesso e confessato l’obbligo sulla stessa gravante e l’intenzione di non adempierlo, – scrive il legale – è manifestamente priva di fondamento in fatto e in diritto nonché di alcun pregio giuridico”. Diffida poi Eni Rewind ad iniziare le attività di bonifica entro sette giorni e diffida Regione, Comune e Provincia ad adoperarsi perché i veleni di Crotone vengano smaltiti fuori dal territorio calabrese.
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