Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede, nel novero delle figure aziendali, la presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: si tratta di una figura che non può mancare in nessuna azienda e che ha il compito di favorire la collaborazione dei lavoratori rispetto all’identificazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione che la legge prevede per tutelare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, in continuità con quanto già indicato dalla L. n. 300 del 1970, vale a dire lo Statuto dei Lavoratori. Come risulta evidente, la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista sempre; a seconda delle dimensioni dell’azienda, invece, variano le modalità di scelta e designazione, così come il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti. Anche il settore a cui l’azienda appartiene è decisivo da questo punto di vista.
La sigla RLS identifica, appunto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Secondo le norme attualmente in vigore, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto dai lavoratori, che lo individuano fra di loro, nelle unità produttive o nelle aziende che hanno non più di 15 dipendenti. Invece, nei contesti in cui ci sono più di 15 lavoratori, la scelta del rappresentante – sempre compiuta dai lavoratori – deve essere effettuata fra le rappresentanze sindacali aziendali, nel caso in cui esse siano presenti.
Vale la pena di specificare che la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un obbligo dal punto di vista del datore di lavoro, ma rappresenta solo un diritto per i lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro, se chiede ai lavoratori di designare il rappresentante, non ha alcun potere di intervento in merito. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a seguire un corso rls per la sua formazione. Chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può ricoprire anche quello di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il riferimento normativo in materia, che è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, indica il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando che tramite la contrattazione collettiva si può indicare un numero di rappresentanti più elevato rispetto al minimo di legge.
Riassumendo, la scelta e la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro, ma solo un diritto per i lavoratori. A differenza di ciò che alcuni pensano, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a nominare il rappresentante. Nel caso in cui tale figura non venga designata o eletta dai lavoratori, dunque, non è prevista alcuna sanzione per il datore di lavoro. Al contempo, il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori le opportune informazioni a proposito della possibilità di designare o eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; quest’ultimo deve essere formato in base a ciò che le norme in vigore prevedono. Nel caso in cui in un’azienda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non sia stato designato o eletto, ad assumere le sue funzioni è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere consultato rispetto ai programmi di formazione previsti in azienda sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro; inoltre il datore di lavoro lo consulta in maniera preventiva a proposito della valutazione dei rischi e dello sviluppo della prevenzione aziendale. Ancora, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la possibilità di accedere nei locali aziendali in cui vengono svolti i lavori, in modo che possa essere monitorata la corrispondenza fra le condizioni di lavoro e gli obiettivi aziendali rispetto alla sicurezza. Il rappresentante ha il diritto di ricevere i documenti aziendali che riguardano la valutazione dei rischi, incluse le misure di prevenzione correlate, come pure tutte le informazioni che riguardano le malattie professionali, gli infortuni, gli ambienti di lavoro, gli impianti, le macchine e le miscele pericolose.
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