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il verdetto

Le mani della ‘ndrangheta sull’eolico: condanna definitiva per Rocco Anello e un imprenditore

Respinti i ricorsi del boss di Filadelfia e dell’imprenditore Romeo Ielapi. Nuovo giudizio per Pantaleone Mancuso e Riccardo Di Palma

Pubblicato il: 13/06/2024 – 19:13
di Giorgio Curcio
Le mani della ‘ndrangheta sull’eolico: condanna definitiva per Rocco Anello e un imprenditore

LAMEZIA TERME Confermate le condanne per il presunto boss di ‘ndrangheta Rocco Anello (cl. ’61) e per l’imprenditore Romeo Ielapi (cl. ’72) mentre per altri due, Riccardo Di Palma (c. ’72) e Pantaleone Mancuso (cl. ’61) è stata annullata la sentenza d’appello «con rinvio per nuovo giudizio». Lo ha deciso la Corte di Cassazione in merito al processo “Via col vento”.

L’inchiesta sull’eolico

L’indagine partita dalla Dda di di Reggio Calabria, guidata da Giovanni Bombardieri che ha messo in luce l’ingerenza delle cosche nell’eolico. I carabinieri hanno dato inizio all’inchiesta nel 2012. Secondo quanto emerso, in quattro province su cinque – Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia – i clan Paviglianiti di San Lorenzo, nel reggino, Mancuso di Limbadi e Anello di Filadelfia, entrambi nel Vibonese, e Trapasso di Cutro, nel Crotonese, avrebbero di fatto gestito la costruzione dei parchi eolici. Un’ingerenza resa possibile grazie alla connivenza di amministratori e imprenditori.

Le motivazioni

Lo scorso 23 febbraio del 2023, infatti, la Corte d’appello di Catanzaro aveva assolto Di Palma «per non aver commesso il fatto» e aveva condannato gli altri tre imputati a 9 anni di carcere a testa. Secondo gli ermellini, dunque, emerge che «Riccardo Di Palma fosse a conoscenza del sistema illecito sotteso alla realizzazione delle opere civili appaltate dalla Nordex s.p.a. alla società La Molisana Trasporti a r.I., nonché della sovrafatturazione dei costi dei lavori edili di molto superiori rispetto a quelli pattuiti», scrivono, ma di «queste intercettazioni non vi è quasi traccia nella motivazione della sentenza impugnata, che, pur rilevando l’esistenza di gravi indizi a suo carico, sminuisce l’effettivo ruolo nella vicenda di Riccardo Di Palma». E ancora «il Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata contenga un deficit motivazionale laddove non prende in considerazioni una serie di intercettazioni certamente significative, né spiega perché esse siano state implicitamente considerate irrilevanti». Il Collegio, per quanto riguarda poi la posizione del boss di Limbadi Pantaleone Mancuso «osserva che le prove a suo carico sono state ricavate principalmente dal contenuto di due telefonate intercettate, entrambe avvenute in data 28 giugno 2012. Se per la Cassazione la prima non rilevante, nella seconda telefonata intercettata, quella tra Evalto e Scognamiglio, vi fu, invece, «un’interlocuzione specifica in ordine ai lavori oggetto dell’estorsione, con un riferimento implicito fatto da Evalto al possibile intervento del Mancuso, ricavabile, a suo dire, dal solo fatto che il ricorrente aveva poco prima parlato al telefono con Di Palma». «Tuttavia – osserva ancora il Collegio – deve essere sottolineato che, nelle due telefonate intercettate, i colloqui avvenivano sempre tra soggetti coinvolti a diverso titolo nell’estorsione, non essendoci alcuna interlocuzione con i dirigenti della società vittima dei delitti contestati». Per la Cassazione, dunque, «la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che, tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, dovrà rivalutare gli elementi indiziari a carico di Pantaleone Mancuso per verificare, con motivazione più congrua, se egli ha effettivamente fornito un contributo causale, precisandone le caratteristiche in termini di concorso, alle condotte illecite».
Infondati, infine, i ricorsi presentato da Rocco Anello e Romeo Ielapi, entrambi condannati a 9 anni di reclusione ora con sentenza in giudicato. (g.curcio@corrierecal.it)

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