CROTONE Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( sezione Quinta ) in data 28/6/2024 ha pronunciato sentenza annullando la sentenza del TAR Calabria ha ordinato al Comune di alla dott.ssa Rizzuti esibire tutti gli atti ed i documenti relativi ai due concorsi pubblici: uno per un posto di istruttore direttivo amministrativo (cat. D) a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali, da destinare all’area amministrativa prot. n. 5458 del 13.07.2021, e l’altro per un posto di istruttore direttivo contabile (cat. D) a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali, da destinare all’area finanziaria – tributi prot. n. 5459 del 13.07.2021 nonché quelli del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale – cat. C), a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali, di cui 1 riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010”. A darne notizia è Angelina Rizzuti capogruppo consiglieri di minoranza del Comune di Santa Severina, che era ricorsa in appello, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Pompilio, contro Comune di Santa Severina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima), 7 agosto 2023, n. 1120, resa tra le parti. «Si chiude così – è riportato nella nota – una vicenda che forse per i suoi contenuti non sarebbe mai dovuta iniziare, “visto l’ampio significato attribuito dalla norma in materia di accesso agli atti da parte dei Consiglieri di minoranza ai quali è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (per tutte si veda Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n.4525)”».
Come sopra accennato – prosegue la nota – la vicenda nasce dalla richiesta della dr.ssa Angelina Rizzuti, nella sua qualità di Consigliere Comunale di ottenere l’accesso agli atti dei concorsi pubblici sopra menzionati. La richiesta era ovviamente motivato dall’interesse alla conoscenza dei relativi atti da parte della minoranza consiliare in quanto strettamente connessi alla funzione pubblica svolta dalla stessa anche in termini di controllo delle attività che comportano una spesa a carico dell’ente, quale appunto le tre assunzioni a tempo indeterminato. Il Comune di Santa Severina comunicava il diniego alla richiesta, evidenziando che la capogruppo di minoranza, non aveva alcun titolo ad ottenere gli atti non avendo partecipato alle selezioni. La Dott.ssa Rizzuti ricorreva al TAR al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all’accesso. Incredibilmente il TAR Calabria confermava la tesi del Comune, respingendo il ricorso sulla base dell’assunto dell’inesistenza in capo alla Rizzuti di un diritto all’accesso in quanto estranea alle procedura di gara ed in quanto la conoscenza degli atti del concorso non poteva essere considerata strumentale allo svolgimento delle funzioni connesse alla carica. La capogruppo di minoranza, per il tramite del suo difensore di fiducia Avv. Giancarlo Pompilio insorgeva avverso la sentenza, del collegio catanzarese, reiterando i motivi del ricorso di primo grado e analizzando criticamente i presidi della sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze proposte dall’appellante in quanto il Consigliere Comunale al fine di poter estrinsecare le proprie funzioni, anche di controllo, ha un ampio ed esteso diritto di accesso e di conoscenza degli atti dell’ente locale tra cui senza dubbio degli atti relativi a procedure di assunzione di pubblici dipendenti. Nel dispositivo della sentenza 5750/2024 si legge: Il Consiglio di Stato “definitivamente pronunciandosi sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previa riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Comune di Santa Severina di esibire i documenti richiesti dall’appellante con istanza d’accesso del 19 gennaio 2023, come riferito in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore”.
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