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Utilizzabilità delle intercettazioni, il “caso” del cosentino D’Elia e il ricorso dell’avvocato

L’indagato è accusato di detenzione di marijuana. Le captazioni legate ad un altro procedimento. La Cassazione dispone un nuovo giudizio

Pubblicato il: 13/07/2024 – 7:23
di Fabio Benincasa
Utilizzabilità delle intercettazioni, il “caso” del cosentino D’Elia e il ricorso dell’avvocato

ROMA Una questione delicata affrontata dalla Cassazione, in merito all’utilizzo di intercettazioni legate alla posizione del cosentino Andrea D’Elia, indagato per avere detenuto due chilogrammi di sostanza marijuana. Il 3 ottobre 2023, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello promosso dal Pm contro l’ordinanza emessa dal gip che aveva rigettato l’istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di D’Elia. I gravi indizi di colpevolezza sulla riferibilità dello stupefacente a D’Elia, si fondano su due conversazioni intercettate, effettuate mediante captatore informatico, disposte nell’ambito di un procedimento per il reato di tentato omicidio iscritto a carico di un diverso indagato.
Il gip ha ritenuto che le intercettazioni fossero inutilizzabili, mentre il Tribunale dell’appello cautelare ha fornito un giudizio diverso.

La posizione della difesa

Il legale di D’Elia, l’avvocato Cristian Bilotta, nella corposa memoria presentata ai giudici di Cassazione ha evidenziato come «l’accusa elevata a carico del ricorrente sia maturata nell’ambito di un’indagine per tentato omicidio e le conversazioni intercettate – attraverso captatore informatico – poste a fondamento della gravità indiziaria per il fatto per cui si procede, erano state autorizzate nell’ambito di un altro procedimento».

Il nodo intercettazioni

La difesa sottolinea un altro aspetto. Nella ordinanza di accoglimento dell’appello del Pm «non si è fatta corretta applicazione dei principi stabiliti nella sentenza a Sezioni Unite “Cavallo”, in base ai quali il mero collegamento investigativo non è idoneo ad attrarre nell’ambito del decreto autorizzativo ulteriori fatti emersi durante le intercettazioni». Ancora, «il sequestro dello stupefacente» imputato a D’Elia sarebbe «avvenuto nell’ambito
di un originario procedimento penale iscritto contro ignoti, per il quale era intervenuto decreto di archiviazione». Come sottolinea nel ricorso l’avvocato Bilotta, «solo in presenza di una effettiva utilità probatoria, il materiale acquisito in un procedimento diverso può migrare in un altro procedimento nel quale è contestato un delitto che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza».

La decisione della Cassazione

Letto il ricorso, l’ordinanza impugnata per la Cassazione deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio. «Il Tribunale dovrà analizzare la natura e il tipo delle conversazioni intercettate poste a fondamento della gravità indiziaria del fatto per cui si procede a carico del ricorrente e quindi escluderne l’utilizzabilità dove si tratti di intercettazioni tra presenti. In altri casi potrà avvalersi dei risultati delle intercettazioni, motivando sulla loro rilevanza e indispensabilità».

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