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Penalizzazione Cosenza, ecco le motivazioni del Tribunale Nazionale Federale

«Ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non pagate nei termini previsti»

Pubblicato il: 06/09/2024 – 18:24
Penalizzazione Cosenza, ecco le motivazioni del Tribunale Nazionale Federale

COSENZA Il Tribunale Federale Nazionale che lo scorso 29 agosto ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Cosenza calcio per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc con l’aggiunta di 10 mila euro di multa, ha reso note le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di due punti per il mancato versamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024. La sezione disciplinare presieduta da Carlo Sica si era pronunciata nell’udienza fissata il 29 agosto dopo il deferimento proposto dal Procuratore Federale nei confronti della signora Roberta Anania e della società Cosenza Calcio Srl.

La decisione del Tribunale Federale

Con atto del 31 luglio 2024, si legge nel documento, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la signora Anania Roberta, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l. «per violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024». Ad Anania viene imputato inoltre di «non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente. Ad Anania ha ancora «violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche». In quella circostanza era stata deferita anche la società Cosenza calcio Srl «per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante; b) per responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto».

La fase istruttoria

Come riportato nella nota ufficiale del Tribunale Federale Nazionale, la Procura Federale aveva acquisito in sede di istruttoria «diversi documenti, tra i quali, di particolare valenza dimostrativa dell’illecito: 1. Accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota Prot. n. 3491/2024 del 18/07/2024; in particolare la Co.Vi.So.C. segnalava i seguenti fatti: in data 1 luglio 2024 il Cosenza Calcio depositava i modelli F24 predisposti per il pagamento ed in data 9 luglio 2024 la copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evincevano i relativi addebiti; – parimenti in data 1 luglio 2024 la società sportiva depositava una copia della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico, con la quale, alla scadenza federale dell’1 luglio 2024, veniva attestato l’avvenuto assolvimento dell’adempimento; – in assenza del deposito delle quietanze relative ai suddetti modelli F24, gli uffici preposti integravano l’attività istruttoria inviando, in data 17 luglio 2024, una richiesta di informazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; – nella medesima data l’Agenzia delle Entrate comunicava che i modelli telematici F24 non avevano avuto esito positivo in quanto l’istituto bancario aveva rifiutato l’addebito delle somme; – tale circostanza trovava ulteriore riscontro in ragione del deposito, da parte del Cosenza Calcio, in data 17 luglio 2024, di una Federazione Italiana Giuoco calcio nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24. 2. Foglio di censimento Cosenza Calcio tramesso dalla Lega Nazionale Professionisti serie B in data 18/07/2024; 3. Visura camerale del Cosenza Calcio alla data del 18/07/2024; 4. Audizioni del Dott. Eugenio Guarascio e della Dott.ssa Rita Rachele Scalise».

Fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale aveva fissato quindi l’udienza del 29 agosto 2024 per la discussione del deferimento. La signora Roberta Anania in quella circostanza aveva fatto pervenire memoria difensiva in cui affermava, nella sostanza, «che a causa di un atto di pignoramento avvenuto sui conti correnti della Società il pagamento degli F24 relativi alle ritenute Irpef su contributi all’esodo non era potuto andare a buon fine; tale circostanza rappresentava dunque un elemento di caso fortuito o forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità contestata». Anania aveva inoltre depositato «istanza di accordo ex art. 127 CGS, con assenso della Procura Federale». La società Cosenza aveva presentato invece «autonoma istanza di patteggiamento senza assenso della Procura Federale e sosteneva in ogni caso come il giorno prima della scadenza fossero stati effettuati i relativi controlli circa la capienza dei conti correnti. Di talché alcuna responsabilità – continua la nota – poteva addebitarsi al sodalizio.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Enrico Lubrano, per la difesa della sig.ra Roberta Anania, e gli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio, per la difesa della società Cosenza Calcio s.r.l. Preliminarmente il Tribunale valutava in Camera di consiglio la proposta di accordo ex art. 127 CGS depositata dalla Procura Federale e dalla difesa della sig.ra Anania, rilevando – con apposita Ordinanza – che la sanzione prevista dall’accordo risultasse incongrua rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto del fatto che per uno dei capi del deferimento era prevista, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS la sanzione minima di 6 mesi di inibizione, laddove la proposta di accordo ha previsto, al riguardo, la sanzione base di 1 mese. La proposta di accordo veniva pertanto rigettata. Prendeva dunque la parola l’Avv. D’Oria, il quale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: – per la sig.ra Roberta Anania, mesi 4 di inibizione; per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda. L’Avv. Fantini, per la Società, sottolineava come la stessa avesse predisposto quanto necessario per adempiere al pagamento entro i termini. Evidenziava, inoltre, il comportamento postumo della società, la quale ha poi provveduto al bonifico di tutte le somme dovute ancor prima che pervenisse notizia dell’apertura del procedimento disciplinare. Insisteva quindi per il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti. L’Avv. Lubrano, si riportava ai contenuti e alle richieste delle proprie memorie difensive ed evidenziava come l’inadempimento contestato fosse stato causato da un avvenimento imprevedibile, essendo stata bloccata la funzionalità del conto corrente della società da un intervenuto pignoramento, tale da determinare la carenza della provvista. Sottolineava, inoltre, la non sussistenza di prove atte a dimostrare che la propria assistita avesse privilegiato altre operazioni».

La decisione

«Risulta pacifico e non contestato – scrive nelle motivazioni finali il Tribunale Federale Nazionale – che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1° luglio 2024. Orbene è noto che in materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha più volte precisato che “ l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D – 2022-2023). Le tesi difensive circa l’esistenza, nel caso specifico, del caso fortuito o della forza maggiore non possono condividersi; ed invero è indubbio che un atto di pignoramento non sia affatto evento imprevedibile ed inevitabile; è vero invece proprio l’opposto, costituendo l’atto di pignoramento l’ennesimo di una serie di atti con cui si richiede il pagamento di un credito. Invero l’esecuzione forzata, che inizia proprio con il pignoramento, è preceduta dall’intimazione a pagare (atto di precetto). Se dunque i deferiti hanno colpevolmente disatteso il pagamento di crediti e successivamente oggetto di precetto non possono poi dolersi di aver subito una conseguente esecuzione forzata con l’atto di pignoramento. Il pagamento tempestivo delle proprie debenze (siano esse debiti commerciali o scadenze fiscali) – evidenzia sempre il Tribunale – costituisce atto di buona, corretta e diligente amministrazione che le società affiliate devono certamente assicurare; nessun evento fortuito o di forza maggiore per il mancato pagamento in contestazione può pertanto ravvisarsi nel caso in esame. Quanto poi all’invio di comunicazioni non genuine o veritiere alla Co.Vi.So.C. sul punto è sufficiente osservare che i deferiti in data 9 luglio 2024 presentavano alla detta Commissione copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evinceva il relativo addebito; in tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza; ed ancora successivamente la Società, addirittura in data 17 luglio 2024, presentava una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava più evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24». «Orbene – prosegue la nota a quelle date (9 e 17 luglio) certamente era chiaro il mancato addebito dei pagamenti e dunque la mancata evasione degli F24 in scadenza; nei documenti in atti si conferma invero che sin dal 4 luglio la società poteva consultare le ricevute dei movimenti scartati. Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Co.Vi.So.C. sono dunque state senza dubbio non veridiche. Le comunicazioni inviate alla Co.Vi.So.C. non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale; tanto che la reale situazione circa i pagamenti dovuti è stata poi appurata dalla Co.Vi.So.C. solo tramite relativa istruttoria e riscontro presso l’Agenzia delle Entrate e non già invece – come sarebbe dovuto accadere – dalle prescritte comunicazioni della società deferita. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, con la sola precisazione che, per quanto riguarda la deferita Anania, la sanzione, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS, non può essere inferiori a 6 mesi di inibizione per le dichiarazioni non veridiche cui vanno aggiunti 3 mesi per il mancato pagamento delle ritenute Irpef. Alla luce di ciò il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha sanzionato la signora Roberta Anania con mesi 9 (nove) di inibizione e la società Cosenza Calcio Srl con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda».

La decisione sugli altri 2 punti di penalizzazione

«Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale – scrive ancora il Tribunale Federale in relazione agli altri 2 punti di penalizzazione inflitti al club silano – in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.Vi.So.C. compendiate nella segnalazione del 18 luglio 2024, è obiettivamente emerso che la società Cosenza Calcio S.r.l. non ha provveduto al pagamento delle ritenute fiscali (Aprile 2024) e previdenziali (Maggio 2024) a valere sulle somme dovute in favore dei tesserati nel periodo di riferimento. Per ciò che concerne il pagamento delle ritenute Irpef, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 226.490,00. Per ciò che concerne il pagamento dei contributi previdenziali Inps, il complessivo ammontare dovuto e non versato entro la scadenza del termine federale è risultato pari ad euro 156.388,00. I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti. Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. X), lett. A) punto 5), a mente del quale “Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 luglio 2024, osservare i seguenti adempimenti: 5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2024 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2024. L’inosservanza del medesimo termine dell’1 luglio 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025.” Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati – e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili. Così come la misura della sanzione non può essere determinata al di sotto del minimo fissato dalle specifiche disposizioni federali, altrimenti potendosi alterare la par condicio tra le squadre partecipanti al Campionato interessato e l’esito dello stesso Campionato. Nel caso di specie, la violazione dei precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 sia al Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio S.r.l., Avv. Anania Roberta, sia alla stessa società Cosenza Calcio S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS. Sia le difese dell’Avv. Anania, sia quelle sviluppate dalla società Cosenza Calcio S.r.l. non possono trovare accoglimento. Con riguardo alla posizione dell’Avv. Anania, che risultava, all’epoca dei fatti, unico amministratore della società sportiva, deve essere evidenziato che il ruolo gestionale rivestito presso l’ente le imponeva di verificare con diligenza professionale (art.1176, comma 2, c.c.) l’andamento dei flussi finanziari a valere sul conto corrente bancario della società e non può essere ritenuto ammissibile, sulla base di una valutazione fondata sulla ragionevolezza, che l’incidenza di un pignoramento di una somma di circa 500.000,00 sul conto corrente – dal quale sarebbe derivato il mancato esito favorevole dei modelli F24 predisposti per dare corso ai pagamenti – possa essere qualificato in termini di caso fortuito o forza maggiore, tale da generare un’impossibilità della prestazione non imputabile, atteso che risulta inverosimile che nel suo ruolo di amministratore non fosse a conoscenza della procedura esecutiva dalla quale sarebbe derivata la posta contabile negativa sul conto corrente e in ogni caso era comunque suo preciso dovere essere a conoscenza di fatti societari di tale rilevanza e verificare con tempestività la sorte degli ordini di pagamento emessi dalla società. Con riguardo alla posizione del Cosenza Calcio, il Collegio osserva che, ferma comunque la responsabilità propria della società espressamente prevista, l’amministratore Anania ha agito, all’epoca dei fatti controversi, nell’esercizio dei poteri gestionali affidati formalmente dalla società, con la conseguenza che in applicazione del principio di immedesimazione organica dell’attività delle persone fisiche investite delle prerogative gestionali rispetto alla sfera giuridica della persona giuridica, la violazione del precetto federale è imputabile direttamente alla società, senza che possano trovare apprezzamento in questa sede le invero tempestive attività di ripristino della legalità disposte dall’organo di controllo e dalla proprietà non appena i fatti sono stati portati alla loro conoscenza. Il Collegio accerta inoltre l’intervenuta violazione, da parte dell’Avv. Anania Roberta, dell’art. 31, comma 1, del C.G.S., a mente del quale “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”, atteso che la documentazione contabile esibita alla Co.Vi.So.C. è risultata obiettivamente non veritiera. Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, preso in particolare atto che l’illecito amministrativo previsto dall’art.31, comma 1, CGS è punito con la “sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi” (art.31, comma 7, CGS), reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, limitare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti dall’Avv. Anania nelle seguenti componenti. 1) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5): mesi 3 (tre) di inibizione; 2) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.31, comma 1, CGS: mesi 6 (sei) di inibizione. Con riguardo alla posizione della società Cosenza Calcio S.r.l., il trattamento sanzionatorio in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) viene fissato, nella specifica fattispecie, nella sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Non sussiste, per contro, alcun margine per l’applicazione di una riduzione della sanzione, in virtù di applicazione di attenuanti (come richiesto dalla difesa della Società) per le ragioni già prima evidenziate nella presente motivazione della decisione. Con riguardo, infine, alla responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S., per la violazione dell’art.31, comma 1, CGS, commessa dall’amministratore legale rappresentante, la sanzione disciplinare può essere ragionevolmente contenuta in un’ammenda di importo fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00), come richiesto dalla Procura Federale. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato dunque la signora Roberta Anania con mesi 9 (nove) di inibizione e la società Cosenza Calcio Srl con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

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