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il caso

Denunciata e multata durante il Covid per violazione del lockdown, ma lo spostamento era regolare: misure annullate

La 27enne di Acquappesa si stava recando dalla nonna malata e impossibilitata a deambulare, dunque necessitante di assistenza continua

Pubblicato il: 22/10/2024 – 17:39
Denunciata e multata durante il Covid per violazione del lockdown, ma lo spostamento era regolare: misure annullate

PAOLA Venne denunciata dai carabinieri della stazione di Guardia Piemontese per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità per aver violato i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi l’8 ed il 9 marzo 2020 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito della depenalizzazione, intervenuta con Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, chiese all’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del Procedimento Penale pendente per violazione dell’Articolo 650 del codice penale. Gli atti vennero poi trasmessi al Prefetto della Provincia di Cosenza per la contestazione dell’illecito amministrativo alla persona che aveva disatteso le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, come accertato dal personale dell’Arma il 14 marzo 2020 alle ore 13:53 in Acquappesa, Località Manca.

I fatti nel marzo 2020

G.I., 27 anni, di Acquappesa, assistita e difesa dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, venne fermata dai carabinieri di Guardia Piemontese, durante un un servizio di istituto predisposto per controllare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo i militari G.I., al momento del controllo, non forniva agli operanti motivazione valida alla sua presenza in strada a bordo della propria autovettura violando l’Art. 1 lettera a) del DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, ovvero la stessa dichiarava che stava recandosi presso l’abitazione della nonna per prelevare delle cose non meglio specificate, ma comunque senza alcuna necessità.
La Prefettura di Cosenza, ritenendo fondato l’accertamento, in data 28 luglio 2020, contestava la violazione delle disposizioni dell’Art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, per il mancato rispetto delle misure emergenziali sanitarie, sanzionato dall’Art. 4 commi 1 e 8 del medesimo Decreto Legge. A seguito della ricezione del verbale, G.I., inviata all’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza degli scritti difensivi producendo anche documentazione comprovante la regolarità dello spostamento per “situazione di necessità” poiché la stessa si stava recando dalla di lei nonna materna, abitante in Acquappesa, poiché malata e impossibilitata a deambulare e necessitante di assistenza continua. L’accertamento doveva ritenersi quindi infondato per cui sollecitava l’emissione di ordinanza di archiviazione del Procedimento. Nonostante gli scritti difensivi (che non sono stati nemmeno vagliati), la Prefettura di Cosenza, in data 26 aprile 2024, emetteva ordinanza di ingiunzione, intimando a G.I. di pagare la somma di Euro 212,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese, che veniva notificata dai Carabinieri di Guardia Piemontese.

«Contestazione illegittima»

Nel termine previsto dalla legge, avverso l’ordinanza di ingiunzione veniva proposta tempestiva opposizione all’Ufficio del Giudice di Pace di Paola eccependo l’illegittimità della contestazione e del provvedimento ingiuntivo per varie ragioni, in fatto e in diritto. In particolare veniva evidenziato che non vi era alcun divieto di spostamento per le persone fisiche ma soltanto una raccomandazione (evitare di spostarsi sul territorio) e ciò non poteva dar luogo né ad una responsabilità di tipo penale né di tipo amministrativo ed in ogni caso lo spostamento era “giustificato” perché avvenuto per situazioni di necessità, anche documentalmente comprovate; all’esito della causa, nella resistenza della Prefettura di Cosenza rappresentata e difesa dal vice prefetto aggiunto Antonella Regio la quale chiedeva di dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato e pretestuoso confermando la intimazione di pagamento opposta, con conseguente condanna alle spese del giudizio, il giudice istruttore designato Carmela Patricia Filardi, accoglieva il ricorso dell’avvocato Quintieri ed annullava l’ordinanza di ingiunzione prefettizia emessa nei confronti della giovane G.I.

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