DIAMANTE «Dopo aver patrocinato, con proficui risultati e, gratuitamente, dopo il primo grado di giudizio, il Comune di Diamante, ottenendo, non solo il riconoscimento della costituzione di parte civile dell’Ente, ma la condanna degli imputati, anche nel giudizio di appello relativo alla ben nota vicenda, tristemente balzata agli onori delle cronache nazionali e meglio conosciuta come il “raid di Ferragosto a Diamante”, apprendo con sommo stupore e profonda indignazione di una mia presunta incompatibilità nella difesa del Comune che, tra l’altro, avrei continuato a garantire gratuitamente in vista dell’imminente e ultimo giudizio fissato, per il prossimo 15 novembre, presso la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione». E’ l’avvocato Francesco Liserre a comunicarlo in un post su Facebook.
Per questa vicenda che creò grande sconcerto all’intera comunità, in un periodo, tra l’altro, di particolare affluenza turistica, l’allora Sindaco di Diamante, già Senatore della Repubblica, Ernesto Magorno, mi onorò di patrocinare il Comune di Diamante, esprimendo, dopo la sentenza di condanna di primo grado, con un’appassionata diretta fb, lusinghiere parole di elogio nei miei confronti per le quali, ancora oggi, esprimo, nei confronti dell’ex Sindaco, i sensi della mia gratitudine. Ho continuato a difendere il Comune, gratuitamente nel secondo grado di giudizio svoltosi, nel mese di aprile scorso, presso la Corte di Appello di Catanzaro e avrei continuato a difenderlo, sempre gratuitamente, anche nel prossimo giudizio in Cassazione», dice Liserre.
Tuttavia, «ciò non sarà possibile in quanto, il primo cittadino, ha ravvisato una presunta causa di incompatibilità nei miei confronti con richiamo normativo che, tuttavia, stabilisce l’esatto contrario. Infatti, a tal riguardo, si rappresenta che “l’art. 63, comma 1, n.4, del d.lgs. n. 267/2000, così come novellato dalla legge 24 aprile 2002 n. 75, di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, dispone testualmente: “La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità”, precisa il legale. Il sindaco – aggiunge – «conclude per “l’inopportunità” di conferirmi nuova procura. Pertanto, delle due, l’una: o sarei incompatibile o sarei compatibile e, semmai, “inopportuno”». (redazione@corrierecal.it)
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