LAMEZIA TERME La Suprema Corte di Cassazione (Francesco Maria Cirillo presidente, Emilio Iannello Consigliere estensore) ha rigettato il ricorso presentato Ministero della Giustizia – rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato – contro Domenica Lo Muto, e i figli F. Giofrè, Y. Giofrè, A. e D. Giofrè, questi ultimi tre minorenni all’epoca dei fatti, rappresentati dagli avvocati Nicola D’Agostino e Giuseppe Di Renzo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 5 agosto 2021. La Corte d’Appello di Catanzaro (seconda sezione civile), in sede di rinvio, aveva ribaltato la sentenza d’appello, confermando di fatto quella emessa in primo grado di giudizio, disponendo un maxi-risarcimento da destinare all’intero nucleo familiare di un detenuto suicida nel carcere di Vibo Valentia, per quasi due milioni di euro.
La vicenda risale al 27 giugno del 2008 quando Salvatore Giofrè si era tolto la vita mentre era ristretto nel carcere di Vibo Valentia. La famiglia ha così citato in giudizio il ministero della Giustizia, ottenendo un risarcimento in primo grado poco più di cinque anni dopo. Tre anni più tardi, invece, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza ritenendo «insussistente la responsabilità dell’Amministrazione ed affermando, al contrario, che l’evento era stato determinato unicamente dalla ferma e risoluta volontà del detenuto». Secondo i giudici, inoltre, l’evento non era «né prevedibile né prevenibile». E con la sentenza pubblicata il 5 agosto 2021, ha accolto la domanda risarcitoria, liquidata in favore di ciascuno degli appellati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
Secondo la Cassazione – in sintesi – non può dubitarsi che, nel caso di specie, i vincoli del «giudizio chiuso» devoluto al giudice del rinvio, quali chiaramente derivanti dalle testé riassunte motivazioni della pronuncia cassatoria, siano stati correttamente interpretati e rispettati dalla Corte d’appello la quale – muovendosi necessariamente in tale ristretto ambito valutativo – ha concluso data pubblicazione 13/11/2024 quindi per la sussistenza della responsabilità del Ministero sostanzialmente ritenendo che non emergessero dal materiale istruttorio acquisito elementi, diversi da quelli già valutati con efficacia vincolante nell’ordinanza cassatoria. In buona sostanza, per la III Sezione Civile della Suprema Corte, la «Corte d’Appello investita del riesame di una questione a seguito di ordinanza o sentenza di rinvio della Cassazione, non potrà che attenersi ai principi espressi da quest’ultima e necessariamente ai relativi limiti». Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei loro difensori che ne hanno fatto richiesta in memoria. (Gi.Cu.)
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