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Ncc, il Tar Lazio accoglie il ricorso: sospeso il decreto Salvini

Per la III sezione «sono stati introdotti vincoli e limitazioni che non appaiono ragionevoli e proporzionati»

Pubblicato il: 16/01/2025 – 13:55
Ncc, il Tar Lazio accoglie il ricorso: sospeso il decreto Salvini

ROMA Il Tar Lazio Roma sez. III ha accolto con ordinanza collegiale il ricorso proposto dall’ avvocato Giancarlo Pitaro nell’interesse di Associazione NCC Italia ed altre centinaia di conducenti e imprese di Ncc contro il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture sospendendo il decreto interministeriale n. 226/2024 con cui il Ministero ha tentato di inserire illegittimi vincoli e limiti al mercato degli Ncc.

Le motivazioni del Tar

Il Tar ha così statuito: «Ritenuto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, con l’adozione del gravato decreto non si sia limitato, come disposto dalle previsioni di legge innanzi richiamate, a stabilire le specifiche inerenti all’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, risultando prima facie che abbia anche indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di noleggio con conducente (“NCC”). Con il gravato decreto, infatti, sono stati anche introdotti vincoli e limitazioni a carico degli operatori NCC che non appaiono ragionevoli e proporzionati tenuto conto, da un lato, dello scopo normativo sotteso alla introduzione del foglio di servizio elettronico (dato dal rafforzamento dei controlli per contrastare l’abusivismo del settore, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020) e, dall’altro, dai vincoli di operatività stabiliti dal legislatore per lo svolgimento dell’attività di NCC – ovverosia, l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (art. 3, comma 1, della legge n. 21/1992), l’obbligo di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (art. 3, comma 2, della legge n. 21/1992), l’obbligo di situare la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992), nonché, appunto, gli stessi obblighi correlati con l’istituzione del foglio di servizio, ora in formato elettronico (art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992) –; Ritenuto, in particolare, che sulla scorta delle censure articolate con il ricorso in esame risultano prima facie illegittime le seguenti previsioni del gravato decreto ministeriale n. 226/2024…accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati».

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