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Turismo all’aria aperta, il Consiglio regionale approva la legge

A proporla Talerico. Dopo 38 anni la Regione aggiorna il quadro normativo adeguandosi anche alla disciplina nazionale

Pubblicato il: 11/03/2025 – 17:30
Turismo all’aria aperta, il Consiglio regionale approva la legge

REGGIO CALABRIA «Con l’approvazione della proposta di legge sulla “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta” la Regione Calabria dopo 38 anni dalla normativa vigente (legge regionale n. 28 del 1986) si adegua alle norme nazionali (D. Leg.vo n. 79/2011 e leggi successive) e rilancia il settore della ricettività turistica caratterizzato negli anni per una crescita dinamica sia della domanda che del fatturato». Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico, promotore della legge.  «Difatti – commenta il consigliere Talerico – l’assenza di uno strumento normativo ha di fatto costituito un profondo gap competitivo e qualitativo per le imprese operanti sul territorio, rispetto alle altre imprese del comparto operanti in altre regioni d’Italia. In questi ultimi anni questa condizione si è ulteriormente aggravata, atteso che l’inadeguatezza della Legge Regionale del 1986, non solo limita fortemente ogni modalità di sviluppo del settore rendendolo il fanalino di coda dell’intera nazione, ma ha altresì compromesso l’operatività e la gestione delle imprese, rendendole esposte a difformità normative ed amministrative con possibili effetti sanzionatori, ivi compresa la chiusura delle stesse, oltre all’apertura di procedimenti penali a carico di molti imprenditori. Basti osservare che la normativa nazionale (ora recepita dalla Regione Calabria) permette l’installazione come edilizia libera delle tende e delle unità abitative mobili nelle strutture turistico ricettive all’aria aperta in linea con la relativa normativa regionale. Tuttavia la totale assenza di tali riferimenti nella ex legge regionale calabrese (N. 28 del 11 luglio 1986), ora abrogata, rendeva inapplicabili in Calabria queste disposizioni di sviluppo e di crescita del settore turistico.  Occorre anche evidenziare – ancora Talerico – che con l’approvazione della nuova Legge sul Turismo gli imprenditori calabresi avranno ora la possibilità di partecipazione alle politiche di sviluppo ed incentivazione previste dal PNRR, in quanto la mancata regolamentazione regionale non permetteva prima alle imprese di partecipare ai bandi per le agevolazioni previste, in particolar modo per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti relativi alle ristrutturazioni e riqualificazioni, la dotazione di nuovi mezzi mobili di pernottamento, le procedure di abbattimento delle barriere architettoniche e le attività di efficientamento energetico. Con la proposta di legge presentata anche grazie alla sinergia con la FAITA (Federazione del turismo all’aria aperta) si è colmato il grave vuoto normativo, introduce il concetto di “strutture turistiche all’aria aperta” quale categoria più ampia dei campeggi e i villaggi turistici, che ne rappresentano una specificazione; integrando la definizione di “villaggi turistici”; modificando la definizione di “villaggio-campeggio” o “villaggio-camping”. Vengono, altresì, specificate quali siano le unità abitative (tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo) e le installazioni (pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative) di cui i campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell’offerta di ricettività. Si prevede, inoltre, che le predette unità abitative e le installazioni, in quanto strutture mobili, con determinate caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive, rientrino nell’ambito dell’edilizia libera e non costituiscano attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, per come previsto dalla norma nazionale. La nuova norma regionale prevede ancora che i servizi (ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari; attrezzature sportive e ricreative ecc.), ma anche attività di centro benessere dei complessi turistici, in proporzione alla loro capacità ricettiva, possano essere fruibili non solo dalle persone alloggiate ma anche dal pubblico. Ed infine, – conclude Talerico – con la medesima nuova Legge sul Turismo vengono precisati e aggiornati i criteri di classificazione delle strutture (c.d. stelle), che erano oramai risalenti al 1986».

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