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La Camera approva il ddl: la stretta sulle intercettazioni è legge

Dopo l’ok del Senato, arriva il via libera con 147 sì e 67 no. Introdotto il limite massimo di durata di 45 giorni

Pubblicato il: 20/03/2025 – 7:44
La Camera approva il ddl: la stretta sulle intercettazioni è legge

‘Disco verde’ dell’Aula della Camera al ddl ‘Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione’. Il testo, già approvato in prima lettura dal Senato il 9 ottobre 2024, ha avuto il via libera con 147 sì, 67 no e un astenuto e diventa legge.  La proposta di legge introduce il limite massimo di durata di 45 giorni per le intercettazioni, salvo specifiche deroghe. Il provvedimento è composto di un solo articolo e prevede la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione. Il limite di 45 giorni non si applica quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. In queste ipotesi, l’autorizzazione all’intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. 

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