ROMA Tre mesi di tempo sono stati concessi dal Tar del Lazio al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per emettere un provvedimento esplicito sulla richiesta inoltrata dal Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria per concludere l’istruttoria relativa alla richiesta di modifica del Disciplinare della D.O.P. “Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale” con l’inserimento nella tutela non solo l’olio essenziale ma anche il frutto del bergamotto e tutta la filiera produttiva. La mancata risposta da parte del Ministero è stata motivata con la necessità di dover dare precedenza cronologica alla definizione del procedimento instaurato a seguito di un’ulteriore richiesta sul tema presentata in epoca anteriore dal Comitato Promotore per il prodotto “Bergamotto Di Reggio Calabria Igp”.
Il Tar, premettendo che la normativa di riferimento, in tema di procedimento di registrazione della D.O.P. e dell’I.G.P., prevede «una precisa scadenza procedimentale», ha ritenuto chiaro come, essendo stato il procedimento di richiesta di modifica del Disciplinare istaurato a far data dal 2 agosto 2023, il Ministero avrebbe dovuto, entro i termini procedimentali precisi «concertare le proprie attività istruttorie con il parallelo procedimento di riconoscimento della I.G.P. da parte del Comitato Promotore per il prodotto “Bergamotto Di Reggio Calabria Igp” in vista dell’individuazione del soggetto legittimato maggiormente rappresentativo… e concludere il procedimento medesimo mediante provvedimento esplicito e motivato». Invece, secondo i giudici, nel caso specifico «l’iter procedimentale si è sostanzialmente arrestato a seguito della nota del 30 gennaio 2024 e lo stesso non è più proseguito neanche quando la Regione Calabria ha espresso, con propria nota del 28 febbraio 2024 prot. n. 154087, “parere sfavorevole alla prosecuzione dell’iter per il riconoscimento della IGP”». Ecco che allora, in accoglimento del ricorso, il Tar ha accertato e dichiarato il silenzio-inadempimento del Ministero sulla richiesta presentata dal Consorzio ricorrente, con la conseguente condanna «a provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni… mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato». (Ansa)
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